sabato 9 marzo 2019

Sulla riforma illiberale del processo penale (in 32 punti) del governo Conte.

Sulla riforma illiberale del processo penale (in 32 punti) del governo Conte.
Documento della Camera penale di Trapani






Trapani, 9 marzo 2019


Letta la bozza di decreto legislativo - informalmente e formalmente- fatta circolare dall’ufficio legislativo del Ministero;
Ritenuto che, nonostante il tavolo in corso con le componenti dell’Avvocatura e della Magistratura, la bozza di decreto legislativo non tenga in alcun conto le posizioni - talune condivise - espresse dalle parti partecipanti al tavolo;
Vista la richiesta dell’Unione alle Camere penali territoriali di far pervenire osservazioni sulla bozza di decreto legislativo;
Tenuto conto di quanto emerso nel corso dell’assemblea dei soci di Camere penale di Trapani dell’8 marzo 2019;
Il Direttivo della camera penale di Trapani osserva (le parti in corsivo sono quelle della bozza Ministeriale, quelle in grassetto il parere di CpTp):

1. prevedere che l’oblazione di cui agli articoli 162 e 162 bis del codice penale si applichi anche ai delitti rispettivamente puniti con la sola pena della multa e con la pena alternativa della reclusione o della multa;
Si condivide

2. prevedere la procedibilità a querela della parte offesa per il reato di lesioni personali stradali gravi previsto dall’articolo 590-bis, comma primo, del codice penale;
Si condivide

3. prevedere che tutte le notificazioni all’imputato successive alla prima siano eseguite al difensore, di fiducia o d’ufficio;
Adde: ove accettate dal difensore medesimo

4. prevedere che il primo atto notificato all’imputato contenga anche l’espresso avviso che le successive notifiche saranno effettuate al difensore, di fiducia o d’ufficio, e che l’imputato ha l’obbligo di indicare al difensore un recapito idoneo ove effettuare le comunicazioni, nonché ogni mutamento dello stesso;
Adde: sempre nel caso in cui il difensore abbia accettato tali modalità di notifica

5. prevedere che non costituisce inadempimento degli obblighi derivanti dal mandato professionale del difensore l’omesso o ritardata comunicazione all’assistito imputabile al fatto di quest’ultimo;
Si condivide.

6. prevedere che l’autorità giudiziaria possa avvalersi della polizia giudiziaria per le attività di notificazione degli atti;
Si condivide

7. prevedere una diminuzione di pena fino alla metà in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti per le contravvenzioni;
Si condivide

8. prevedere che l’applicazione della pena su richiesta delle parti, formulata nel corso delle indagini preliminari, possa comportare una diminuzione della pena fino alla metà;
Si condivide

9. estendere a centottanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato il termine per la presentazione della richiesta di giudizio immediato di cui all’articolo 454 del codice di procedura penale;
La proposta mira a rendere ordinario un istituto speciale (il rito immediato ordinario). Si ritiene, al contrario, che l’istituto vada ricondotto alla sua originaria specialità; che vada abrogato l’immediato c.d. cautelare e che, per le residuali ipotesi di applicazione (sia ordinarie sia cautelari), venga ampliato il termine di accesso agli altri riti deflativi con meccanismi di maggiore ragionevolezza rispetto a quelli attuali, come previsto al punto 12.
Il tutto con la previsione espressa che sia data al giudice del dibattimento la possibilità di verificare, e sanzionare con la restituzione degli atti al pm, la mancata osservanza delle condizioni di accesso al rito immediato.

10. prevedere che il giudizio immediato sia ammissibile, alle condizioni di cui all’articolo 453, commi 1 bis e 1 ter, del codice di procedura penale, anche per i reati previsti dall’articolo 550 del codice di procedura penale;
Eliminare la delega (si vedano osservazioni sub 9).

11. prevedere che il giudizio immediato ai sensi dell’articolo 453, commi 1 bis e 1 ter, del codice di procedura penale sia ammissibile anche per il reato in relazione al quale la persona nei cui confronti si svolgono le indagini sia sottoposta a misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare;
Eliminare la delega (si vedano osservazioni sub 9).

12. prevedere che i termini di cui agli articoli 456, comma 3, e 458, comma 1, del codice di procedura penale, siano estesi, rispettivamente, a quarantacinque e a trenta giorni;
Si vedano osservazioni al punto 9

13. prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall’iscrizione ai sensi dell’articolo 335 del codice di procedura penale;
Abrogare il rito speciale del procedimento per decreto previsto dal Titolo V del Libro VI.

14. escludere la necessità dell’avviso della richiesta di archiviazione alla parte offesa che abbia rimesso la querela;
Si condivide

15. modificare la regola di giudizio di cui all’articolo 425, comma 3, del codice di procedura penale, al fine di limitare il rinvio a giudizio ai casi in cui gli elementi acquisiti consentano una prognosi di accoglimento della prospettazione accusatoria; adeguare negli stessi termini la regola di cui all’articolo 125 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale;
Accogliere le osservazioni e proposte di modifica indicate nel documento che la Giunta di UCPI ha già comunicato al tavolo ministeriale

16. prevedere, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, la relazione illustrativa delle parti;
Se (re)inserita, prevedere che le circostanze di prova indicate nella lista dei testimoni non possano consistere nel rinvio al capo di imputazione; prevedere la sanzione della  inammissibilità, senza recupero ex art. 507 cpp, delle richieste di prova formulate senza indicazione delle circostanze.

17. prevedere che la rinunzia di una parte all’assunzione delle prove ammesse a sua richiesta non sia condizionata al consenso delle altre parti;
Si condivide

18. prevedere il deposito delle relazioni di consulenza tecnica di parte e di perizia entro un termine congruo precedente l’udienza fissata per l’esame del consulente o del perito;
Si condivide

19. prevedere la possibilità di remissione tacita processuale della querela
Si condivide

20. prevedere che il difensore possa impugnare la sentenza emessa in assenza dell'imputato o nei confronti di imputato latitante solo se munito di specifico mandato a impugnare, rilasciato successivamente alla pronunzia della sentenza;
Eliminare

21. ampliare i casi di inappellabilità della sentenza, ex art. 593, comma 3, c.p.p., estendendoli a:
a. sentenze, di condanna e di proscioglimento, per reati punibili soltanto con pena
pecuniaria (multa o ammenda);
b. sentenze di condanna a pena pecuniaria quale risultato di conversione di una pena
detentiva breve ex art. 53 l. 689/1981;
c. sentenze di proscioglimento per reati puniti con pena alternativa (siano essi delitti o
contravvenzioni);
d. sentenze di condanna a pena sostituita in lavoro di pubblica utilità.
Sub a: si condivide
Sub b: a condizione che sia escluso il ripristino della sanzione detentiva sostituita giusta espressa rinuncia all’appello
Sub c: non si condivide
Sub d: come b

22. prevedere, nei casi indicati al numero precedente, l'inappellabilità della sentenza di non luogo a procedere emessa ai sensi dell'art. 428 c.p.p.;
negli stessi termini delle osservazioni già formulate

23.prevedere che, nel caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, c.p.p. sia limitata ai soli casi di prove dichiarative assunte in udienza, d'ufficio o su richiesta di parte, nel corso del giudizio di primo grado;
Non si condivide. L’istituto della rinnovazione dell’istruttoria in appello è figlio della regola del dubbio ragionevole, senza limitazioni connesse all’oralità dell’assunzione della prova e alla natura della stessa (cfr. SSUU Dasgupta, Patalano e, soprattutto, Troise)

24. prevedere una disciplina semplificata per la declaratoria dell'inammissibilità dell'appello, senza ritardo né formalità di procedura, da parte del giudice a quo, in tutti i casi in cui l'inammissibilità emerga senza che siano necessarie valutazioni che superino l'oggettività delle situazioni;
Nessuno può essere giudice di se stesso: non si condivide

25. prevedere la manifesta infondatezza dei motivi tra le cause di inammissibilità dell'appello;
Non si condivide. L’appello è impugnazione di merito non soggetta a regole legali. Peraltro la riforma Orlando ha già inciso sui requisiti di specificità dell’impugnazione

26. eliminare la possibilità di presentare motivi aggiunti nel giudizio d'appello;
Non si condivide

27. prevedere la possibilità di appello incidentale del pubblico ministero;
Non si condivide. L’appello incidentale, figlio del còtê rivoluzionario, è una modalità surrettizia per eliminare il divieto di reformatio in pejus. Il Pm ha la possibilità di appellare in via principale alle condizioni di legge vigenti.

28. prevedere la legittimazione del pubblico ministero a proporre appello contro le sentenze di condanna in condizioni di parità con l'imputato;
Non si condivide. Valga quanto osservato al punto precedente

29. prevedere la competenza della corte d'appello in composizione monocratica nel caso di appello avverso le sentenze rese dal tribunale nella medesima composizione;
Non si condivide. Si chiede, al contrario, di ragionare sull’estensione della collegialità parificando la composizione del giudice del giudizio abbreviato a quella prevista in via ordinaria per il delitto (Corte d’assise o tribunale)

30. prevedere la forma del rito camerale non partecipato, nei procedimenti di impugnazione innanzi alla corte d'appello in composizione monocratica, qualora ne facciano richiesta l'imputato o il suo difensore, con esonero delle parti dal pagamento delle spese processuali;
Valga quanto osservato al punto che precede

31. eliminare le preclusioni oggettive e soggettive prima per il concordato anche con rinuncia motivi in appello, ai sensi degli artt. 599-bis e 602 c.p.p.; prevedere un termine perentorio, nella fase antecedente alla citazione a giudizio, per proporre il concordato, salva la possibilità di reiterazione della richiesta rigettata; riformulare la rubrica dell'art. 599-bis c.p.p. in "Rinuncia concordata ai motivi di appello";
Si condivide. Prevedere che le linee guida delle Procure generali possano avere ad oggetto esclusivamente aspetti organizzativi e non “legislativi”

32. prevedere una sanzione pecuniaria a carico della parte privata che abbia proposto un appello inammissibile.
Si condivide se limitato alla sola parte civile

33. Prevedere l’ampliamento delle forme di giustizia riparativa in forma pecuniaria o con strumenti alternativi alla detenzione carceraria senza limitazioni soggettive e oggettive e per tutti i reati, sin dalla definizione del giudizio di merito, disponendo che la fase esecutiva sia destinata esclusivamente a disciplinare le modalità di alternativa retribuzione ove non stabilite dalla sentenza di merito

Il Direttivo della Camera penale di Trapani