La semplicità assicura efficienza ed evita errori.
La regola costituisce un imperativo categorico nella organizzazione dei processi (decisionali e produttivi), e non occorre essere esperti del settore per comprenderne la portata.
Più semplice è il “ciclo produttivo” minori saranno i rischi di errore e più celere sarà la “produzione”. In breve: più efficiente sarà il sistema.
Il sistema giustizia di recente è stato immaginato come qualsiasi processo produttivo: si rilevano le statistiche e si lodano i Tribunali “efficienti”.
Ma alcuni, e non a torto, obiettano che gli affari di giustizia non possono essere ridotti a meri grafici e freddi numeri: nei processi penali sono in gioco la libertà, la vita, l’onore, la reputazione dei cittadini imputati. Insomma, andiamoci piano coi numeri: una statistica che segnali efficienza non è garanzia di un risultato di qualità.
E, certamente, non lo è quando il 40% delle decisioni di primo grado, secondo i dati ministeriali, sono riformate in appello.
Certo l’organizzazione manageriale di un Tribunale è utile ma dovrebbe essere affidata ad un esperto di organizzazione, poiché il magistrato non può fare il ragioniere.
Ma ancor più utile sarebbe semplificare per evitare le disarmonie di sistema e ridurre gli errori dei processi decisionali.
Vi pare possibile che, mal contate, le “procedure penali” italiane siano almeno 46? Mal contate perché manca il processo minorile...
Vi pare possibile che ciascuna delle 46 procedure possa condurre ad un esito diverso del processo?
Non ritenete che i diversi esiti decisionali influiscano sui possibili errori, sui rallentamenti, quando non anche sugli “azzeramenti” della sequenza procedimentale?
Quando il Legislatore si pone l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema processuale penale agisce per scopi di efficienza o per populismo?
E quando si addita all’opinione pubblica il “male della prescrizione” (cioè il sacrosanto e civile principio di diritto dell’imputato di non essere processato a vita per l’inefficienza dello Stato) si tiene conto delle responsabilità derivanti dalle politiche demagogiche?
Ecco l’elenco delle procedure penali italiane:
1. processo avanti al giudice di pace;
2. processo da rito monocratico e citazione diretta a giudizio;
3. processo da rito monocratico e decreto che dispone il giudizio;
4. processo collegiale;
5. giudizio di appello: impugnazione imputato;
6. giudizio di appello: impugnazione PM;
7. giudizio di appello: impugnazione incidentale;
8. giudizio di appello: impugnazione della parte civile;
9. giudizio di appello con rinnovazione/riassunzione probatoria;
10. giudizio di legittimità;
11. ricorso straordinario alla corte di cassazione;
12. archiviazione con decreto;
13. archiviazione con ordinanza;
14. archiviazione per particolare tenuità del fatto (decreto);
15. archiviazione per particolare tenuità del fatto (ordinanza);
16. udienza preliminare: rinvio a giudizio;
15. archiviazione per particolare tenuità del fatto (ordinanza);
16. udienza preliminare: rinvio a giudizio;
17. udienza preliminare: non luogo a procedere;
18. udienza preliminare e 421 bis c.p.p : vedi 16 e 17;
19. udienza preliminare e 422 c.p.p.: vedi 16 e 17;
20. applicazione della pena su richiesta;
21. applicazione della pena su richiesta da rito monocratico;
22. giudizio abbreviato (da udienza preliminare o monocratico);
23. giudizio abbreviato condizionato;
23. giudizio abbreviato condizionato;
24. giudizio abbreviato e prova contraria del pm;
25. giudizio abbreviato e integrazione probatoria del giudace;
26. giudizio immediato;
26. giudizio immediato;
27. giudizio immediato cautelare;
28. giudizio immediato e applicazione della pena;
29. giudizio immediato e abbreviato;
30. giudizio immediato e abbreviato condizionato;
31. giudizio immediato e abbreviato: vedi 25;
32. giudizio direttissimo;
33. giudizio direttissimo e abbreviato;
34. giudizio direttissimo e abbreviato condizionato;
35. giudizio direttissimo e abbreviato: vedi 25;
36. giudizio direttissimo e applicazione della pena;
37. procedimento per decreto;
38. procedimento per decreto e applicazione della pena; 39. procedimento per decreto e abbreviato;
40. procedimento per decreto e abbreviato condizionato; 41. procedimento per decreto e abbreviato: vedi 25;
42. procedimento per decreto e giudizio immediato;
43. MAP: Messa alla prova adulti;
44. processo ordinario;
45. processo da doppio binario;
46. procedimento misure di prevenzione.
Vi pare possibile?
Il Direttivo