Approvata in Senato la nuova normativa che rivoluzionerà la disciplina della legittima difesa. Non più, dunque, proporzione tra difesa e offesa, non più "commodus discessus" e cioè possibilità di sottrarsi all' offesa anche con la fuga. Sarà sufficiente un grave turbamento e si potrà fare fuoco anche per il furto di un soprammobile o, come si leggeva nei vecchi manuali, per impedire la sottrazione di una gallina (con il massimo rispetto e simpatia per la bestiola). Ed è questa la questione fondamentale e cioè se sia legittimo uccidere l'intruso per difendere un bene di infimo valore, solo e soltanto per un "grave turbamento" dai connotati indefiniti e che dovrebbe essere apprezzato dal giudice, presumibilmente, sulla scorta delle dichiarazione dell'offeso. La nostra alta tradizione giuridica e la nostra civiltà non lo consentono. Il disvalore tra i beni giuridici oggetto della tutela normativa è e dovrebbe rimanere l'unico parametro di valutazione della liceità della legittima difesa. Prevedibili le obiezioni dei propugnatori del nuovo concetto di autodifesa: "se taluno si introduce in ora notturna a casa tua e se sei turbato puoi sparargli". Argomento specioso! L’attuale disciplina consente all'offeso di difendersi, anche con l'uso delle armi, quando in gioco è l'incolumità personale propria e dei propri congiunti, conformemente al concetto di proporzionalità tra offesa e difesa. Chiunque è legittimato ad auto difendersi se il male minacciato è invincibile e non esiste altro modo per sottrarvisi. La propaganda è, dunque, una cosa, altro è invece il diritto! Ciò che sorprende è che questi parametri sono contenuti nel codice Rocco, quello fascista, ma che era stato pensato da giuristi veri, non impegnati in campagne elettorali permanenti.
martedì 30 ottobre 2018
sabato 20 ottobre 2018
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