martedì 13 aprile 2021

sabato 3 aprile 2021

Il caso delle intercettazioni di avvocati e giornalisti: rassegna stampa

 




Qui la rassegna stampa completa → link

Il fascino indiscreto del voyeurismo


 

Per quanto imperfette siano le forme, esse hanno il potere di proteggere. Sono esse le nemiche giurate della tirannide popolare o di altra specie. (Benjamin Constant)










Il 2 aprile scorso, alcune testate giornalistiche (Il Fatto quotidiano, TG la 7, Articolo 21) si sono occupate di una scoperta effettuata da un giornalista del "Domani" che, nelle carte dell'inchiesta sulle ONG della Procura di Trapani, ha rinvenuto alcune intercettazioni effettuate nei confronti della giornalista Nancy Porsia.

Dalle captazioni delle conversazioni della giornalista - avvenute, pare, con sistemi di geolocalizzazione-, gli inquirenti hanno registrato, e trascritto nei brogliacci, le conversazioni della Porsia con il suo avvocato e con altri due avvocati che l’avevano inserita nella lista come consulente nei processi a carico di alcuni loro assistiti.

Come detto, almeno una di queste conversazioni - intercorsa tra la Porsia e un avvocato - riguardava la nomina della giornalista quale consulente di difesa in un processo in corso di celebrazione. Nella telefonata l’avvocato difensore discute con la sua consulente delle strategie processuali

Ciascuno coglie la portata autoritaria di una tale investigazione, dal momento che essa attinge due diritti costituzionali e inviolabili: la libertà di stampa e la libertà di difesa.

Occorre, dunque, comprendere chi (e per quale motivo) abbia palesemente violato la chiara regola del codice di procedura penale intercettando - sia pure indirettamente - la conversazione di un difensore nell’esercizio delle proprie funzioni difensive.

La norma del codice di procedura penale (l’art. 103 commi 5 e 7) non lascia spazio a dubbi: <<Non è consentita l'intercettazione relativa a conversazioni o comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati e incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, né a quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite..., i risultati delle ... intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, eseguiti in violazione delle disposizioni precedenti, non possono essere utilizzati>>.

La regola impone poi che <<Fermo il divieto di utilizzazione ..., quando le comunicazioni e conversazioni sono comunque intercettate, il loro contenuto non può essere trascritto, neanche sommariamente, e nel verbale delle operazioni sono indicate soltanto la data, l'ora e il dispositivo su cui la registrazione è intervenuta>>. É chiaro anche al profano che esistono limiti e divieti di utilizzazione delle intercettazioni oltre che di trascrizione delle stesse.

Occorre dunque comprendere il perché della violazione di una evidente regola a garanzia della tenuta democratica del sistema e, in ogni caso, le ragioni della omessa censura di una palese violazione.

La guarentigia dell’articolo 103 c.p.p. tutela il cittadino e il suo spazio di libertà di difesa dall'invasività degli organi inquirenti la cui “manovra” rimane preclusa se è collocata al di fuori del contesto illecito in accertamento.

Non vi sono margini per pensieri e opinioni differenti: è possibile immaginare un processo equo e paritario se una delle parti “ascolta illecitamente” le strategie avversarie

Mutatis mutandis: sarebbe equo un processo nel quale la difesa intercettasse illecitamente le conversazioni tra gli inquirenti e i loro dante causa? 

Il sistema della responsabilità impone che si faccia chiarezza sull’accaduto.

La Camera Penale di Trapani, nel denunciare l’accaduto, rimane in attesa dei chiarimenti dovuti da chi di competenza.

Trapani, 3 aprile 2021

Il Direttivo


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