domenica 29 maggio 2016

SCRIPTA MANENT… SCRIPTA? Per l’applicazione delle regole del Protocollo d’intesa per le udienze penali

Con protocollo d’intesa sottoscritto nell'anno 2009, successivamente aggiornato in data 7 luglio 2010, sono state individuate e approvate le regole che avrebbero dovuto disciplinare lo svolgimento giornaliero delle udienze penali.
Tuttavia, quotidianamente, si assiste a disapplicazioni delle intese con lo svolgimento di udienze la cui durata, nonostante l'esistenza di una convenzione unanimemente  accettata, si estende  ben oltre i tempi e i modi convenuti, e segnatamente:
- non viene, sistematicamente, osservata la durata massima stabilita, proseguendosi nella trattazione dei processi oltre le ore 16.30 previste, facendo  leva sull'abnegazione del personale di cancelleria che assicura un ammirevole e non retribuito impegno lavorativo oltre l'ordinario  orario d’ufficio;
i difensori sono costretti, conseguentemente, a trattenersi per gran parte del pomeriggio presso le aule di Giustizia, con intuibile pregiudizio degli impegni professionali pomeridiani e cioè ricevimento degli assistiti e preparazione dei processi susseguenti;
- viene violata la prevista concertazione coi difensori relativamente alla fissazione e successiva celebrazione di udienze pomeridiane, spesso senza concedere la pattuita pausa di almeno trenta minuti in caso di straordinario prolungamento dell’udienza al pomeriggio.

Ancora: alle udienze di prima comparizione, talvolta, aperto il dibattimento e formulate le richieste di prova, si procede all’assunzione di prove dichiarative – quali  la  testimonianza della persona offesa ( che, da protocollo, è convenuta in udienza solo per l’eventuale costituzione di parte civile ) o l’escussione di altri testi comunque presenti - ciò in spregio delle predette convenzioni d'intesa ( è previsto che l'istruzione avvenga in un’udienza successiva ).

Inoltre, non sempre viene osservato l’ordine di trattazione dei processi, che il protocollo individua nei seguenti termini: rinvii; definizione per oblazione; richieste di applicazione pena; richieste di giudizio abbreviato; conferimento di incarichi a periti; questioni preliminari; dichiarazione di apertura del dibattimento con successiva richiesta di mezzi di prova; assunzione di prove dichiarative; discussioni.  

Quanto sopra premesso, a titolo meramente esemplificativo e con riferimento agli aspetti di maggiore rilevanza.

Essendo state le  regole  del  protocollo  coscientemente  e  liberamente condivise e adottate nel comune interesse del virtuoso funzionamento del processo, auspichiamo che i Dirigenti degli Uffici giudiziari sensibilizzino tutti i loro colleghi all’applicazione uniforme del protocollo sottoscritto, e al contempo invitiamo i signori Avvocati a segnalare a questa Camera Penale ( camerapenaletp@gmail.com ) ogni inosservanza delle regole pattuite.

 Il Direttivo

mercoledì 25 maggio 2016

“La verità si ritrova sempre nella semplicità, mai nella confusione” (Isaac Newton)

La semplicità assicura efficienza ed evita errori.
La regola costituisce un imperativo categorico nella organizzazione dei processi (decisionali e produttivi), e non occorre essere esperti del settore per comprenderne la portata.
Più semplice è il “ciclo produttivo” minori saranno i rischi di errore e più celere sarà la “produzione”. In breve: più efficiente sarà il sistema.

Il sistema giustizia di recente è stato immaginato come qualsiasi processo produttivo: si rilevano le statistiche e si lodano i Tribunali “efficienti”.
Ma alcuni, e non a torto, obiettano che gli affari di giustizia non possono essere ridotti a meri grafici e freddi numeri: nei processi penali sono in gioco la libertà, la vita, l’onore, la reputazione dei cittadini imputati. Insomma, andiamoci piano coi numeri: una statistica che segnali efficienza non è garanzia di un risultato di qualità. 

E, certamente, non lo è quando il 40% delle decisioni di primo grado, secondo i dati ministeriali, sono riformate in appello.
Certo l’organizzazione manageriale di un Tribunale è utile ma dovrebbe essere affidata ad un esperto di organizzazione, poiché il magistrato non può fare il ragioniere.

Ma ancor più utile sarebbe semplificare per evitare le disarmonie di sistema e ridurre gli errori dei processi decisionali.
Vi pare possibile che, mal contate, le “procedure penali” italiane siano almeno 46? Mal contate perché manca il processo minorile...
Vi pare possibile che ciascuna delle 46 procedure possa condurre ad un esito diverso del processo?
Non ritenete che i diversi esiti decisionali influiscano sui possibili errori, sui rallentamenti, quando non anche sugli “azzeramenti” della sequenza procedimentale?

Quando il Legislatore si pone l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema processuale penale agisce per scopi di efficienza o per populismo?
E quando si addita all’opinione pubblica il “male della prescrizione” (cioè il sacrosanto e civile principio di diritto dell’imputato di non essere processato a vita per l’inefficienza dello Stato) si tiene conto delle responsabilità derivanti dalle politiche demagogiche?

Ecco l’elenco delle procedure penali italiane:
1. processo avanti al giudice di pace;
2. processo da rito monocratico e citazione diretta a giudizio;
3. processo da rito monocratico e decreto che dispone il giudizio;
4. processo collegiale;
5. giudizio di appello: impugnazione imputato;
6. giudizio di appello: impugnazione PM;
7. giudizio di appello: impugnazione incidentale;
8. giudizio di appello: impugnazione della parte civile;
9. giudizio di appello con rinnovazione/riassunzione probatoria;
10. giudizio di legittimità;
11. ricorso straordinario alla corte di cassazione;
12. archiviazione con decreto;
13. archiviazione con ordinanza;
14. archiviazione per particolare tenuità del fatto (decreto);
15. archiviazione per particolare tenuità del fatto (ordinanza);
16. udienza preliminare: rinvio a giudizio;
17. udienza preliminare: non luogo a procedere;
18. udienza preliminare e 421 bis c.p.p : vedi 16 e 17;
19. udienza preliminare e 422 c.p.p.: vedi 16 e 17;
20. applicazione della pena su richiesta;
21. applicazione della pena su richiesta da rito monocratico;
22. giudizio abbreviato (da udienza preliminare o monocratico);
23. giudizio abbreviato condizionato;
24. giudizio abbreviato e prova contraria del pm;
25. giudizio abbreviato e integrazione probatoria del giudace;
26. giudizio immediato;
27. giudizio immediato cautelare;
28. giudizio immediato e applicazione della pena;
29. giudizio immediato e abbreviato;
30. giudizio immediato e abbreviato condizionato;
31. giudizio immediato e abbreviato: vedi 25;
32. giudizio direttissimo;
33. giudizio direttissimo e abbreviato;
34. giudizio direttissimo e abbreviato condizionato;
35. giudizio direttissimo e abbreviato: vedi 25;
36. giudizio direttissimo e applicazione della pena;
37. procedimento per decreto;
38. procedimento per decreto e applicazione della pena; 39. procedimento per decreto e abbreviato;
40. procedimento per decreto e abbreviato condizionato; 41. procedimento per decreto e abbreviato: vedi 25;
42. procedimento per decreto e giudizio immediato;
43. MAP: Messa alla prova adulti;
44. processo ordinario;
45. processo da doppio binario;
46. procedimento misure di prevenzione.

Vi pare possibile?

Il Direttivo

lunedì 23 maggio 2016

Riflessioni del presidente Salvatore Alagna sui progetti di riforma

Gli Avvocati Penalisti scendono ancora una volta in campo per il diritto di difesa.

Molti storceranno il naso: i soliti avvocati!
Ma costoro sono gli stessi che, ignorando le questioni e la sostanza della protesta, sarebbero pronti ad ammantarsi di garantismo non appena dovessero avere a che fare direttamente con il sistema giustizia.

Questi giorni di astensione, di fatto, dovranno costituire motivo di riflessione sulle questioni sottese all’azione di protesta dei Difensori nonché occasione di proposta al potere esecutivo e al Legislatore affinché, finalmente, si ponga in essere una riforma della giustizia aderente al principio costituzionale del giusto processo.

Un principio che viene applicato anche tramite il diritto di ciascuno a essere giudicato in tempi ragionevoli, iil diritto di difesa, il diritto a impugnare, il diritto alla riservatezza delle conversazioni che può, e deve, essere sacrificato solo e soltanto quando sussistano indispensabili esigenze investigative, il diritto dell'Imputato e del Difensore di essere materialmente e non virtualmente l'uno accanto all'altro, innanzi al Giudice, durante la celebrazione del processo.

Nella proposta di riforma, di contro, non è prevista nessuna iniziativa seria per assicurare la ragionevole durata del processo, nessuna riorganizzazione del personale di cancelleria il cui organico è gravemente deficitario – appena sufficiente ad assicurare l'ordinaria amministrazione - nessun rimpiazzo dei pensionamenti: quando si è provveduto a colmare qualche vuoto, lo si è fatto con personale proveniente da altre, diverse, amministrazioni, privo della  specifica, indispensabile cultura e preparazione personale.

Altra carenza si ravvisa nell'organico della Magistratura, in merito alla  quale si ritiene di  completare  gli  organici  delle  cosiddette “sedi disagiate” con applicazioni temporanee che lasciano sguarnite quelle di provenienza; inoltre, gli incarichi extra-giudiziari dei Magistrati  non possono  non incidere  sostanzialmente sulla  efficienza del servizio.

A fronte di ciò, quali sarebbero le “soluzioni” progettate con la riforma e che i Difensori ritengono inaccettabili?

La dilatazione della prescrizione che allunga indefinitivamente  i tempi del processo e che è un istituto che si pone in contrasto con il diritto alla giusta durata del processo.

La limitazione delle impugnazioni, sebbene la statistica, tanto cara ai burocrati ministeriali, dimostri quanto elevato sia il numero di annullamenti di “doppie” condanne da parte della Corte di Cassazione, con assoluzioni nei giudizi di rinvio, e le stesse Corti  di Appello riformino circa il quaranta per cento delle sentenze impugnate. Addirittura, secondo taluni, il giudice che ha emesso la sentenza dovrebbe verificare la specificità  dei  motivi di impugnazione e, quindi, dichiararne  o meno la inammissibilità, avversando oppure tutelando la sentenza da lui stesso pronunciata. Inoltre, si tende ad accentuare l'aspetto formale dell’impugnazione (termini, soggetti legittimati, luogo di presentazione) moltiplicando, conseguentemente, le ipotesi di inammissibilità. 

Ancora, è stato previsto il venir meno del diritto alla riservatezza delle conversazioni. Una ipotesi intollerabile, un diritto negato, al quale gli Avvocati Penalisti ribattono chiedendo la severa applicazione alla normativa vigente che prevede limitazioni in base ai reati, che richiede provvedimenti autorizzativi motivati nei quali sia possibile individuare il ragionamento adottato dal Giudice e che sancisce che le intercettazioni siano autorizzate ove assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini. Una normativa rigorosa, stravolta, sovente, da una prassi autorizzativa che assume carattere  di frenesia.

Nel progetto di riforma del rito abbreviato, inoltre, è inserita l’incentivazione dei riti alternativi ma a prezzo di intollerabili sanatorie con le quali convalidare nullità e inutilizzabilità che inficiano le indagini: atti nulli poiché formatisi in violazione della legge processuale, quali dichiarazioni dell'Indagato non utilizzabili in quanto rese in assenza del Difensore, e intercettazioni anch’esse inutilizzabili in quanto autorizzate nell'insussitenza delle condizioni che le consentono,  diventerebbero prove a tutti gli effetti.

A questo porterebbe il progetto di riforma del rito abbreviato, vanificando il diritto di difendersi da accuse fondate su investigazioni viziate, tramite il miraggio, spesso vano, di una pena mite, come se fosse più rilevante la qualsivoglia definizione del processo piuttosto che l'affermazione dell'osservanza delle norme  processuali.

Altro  che giusto processo!

Il diritto di difesa, infine, si attua anche mediante il rapporto diretto tra Difensore e Imputato nel corso dell'udienza: entrambi hanno il diritto–dovere di interagire direttamente, senza intermediari elettronici, affinché il Difensore sia posto nella  condizione ideale per esercitare  il mandato difensivo. Per questo, occorre arginare, non certo estendere, come proposto nella riforma, il “processo a distanza”.

Gli Avvocati, ogni giorno, nelle aule giudiziarie d'Italia, lottano per un processo giusto affinché il cittadino sia giudicato sempre secondo giustizia: per questo sono pronti a contrastare con fermezza ogni iniziativa diretta a vanificare i diritti garantiti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
E ciò anche nell'interesse di coloro i quali, scetticamente, per principio e senza voler comprendere, disapprovano.

Il Presidente della
Camera Penale di Trapani “Giuseppe Rubino”
Salvatore Alagna

domenica 8 maggio 2016

"Così è se vi pare"

Il tema della prescrizione torna alla ribalta periodicamente in un paese dove si vivono emotivamente le vicende giudiziarie e sociali; dove si legifera in “costante emergenza” e senza mai individuare la terapia adeguata a curare il “male” al quale sono destinate cure palliative.
La prescrizione è un istituto che garantisce la ragionevole durata del processo, e non va “trattata” come momento patologico, associandola a comportamenti dilatori all'interno del processo.
La politica giudiziaria ignora la necessità di adeguare il numero del personale impiegato (magistrati e cancellieri) all’effettiva domanda di giustizia. Così rimangono non colmate gravi carenze organizzative inadeguate a “dare risposte di giustizia” rispetto ad un elevato numero di fattispecie di reato (panpenalismo) e ad un anacronistico principio di obbligatorietà dell’azione penale.
A ciò si aggiunge l’ormai certificato fallimento dei riti alternativi con (originaria) funzione deflattiva del dibattimento.

Tanto premesso il Direttivo della Camera Penale di Trapani osserva:
il processo deve dunque avere una durata ragionevole.

Questa regola, scritta nella Costituzione, tende ad assicurare (almeno) tre esigenze:
• quella della società di vedere definito in tempi rapidi l'accertamento di responsabilità;
• quella del cittadino di non rimanere imputato per un tempo indefinito;
• quella di pacificazione sociale: se colpevole, il condannato andrà rieducato e reinserito in società, cosa che non avrebbe senso fare dopo tanti anni col rischio di intervenire su una persona diversa. Si immagini, per esempio, un diciottenne che commette un reato: che senso avrebbe processarlo, condannarlo e magari carcerarlo, all'età di trentacinque anni, quando ormai lavora onestamente, ha messo su famiglia ed è, nei fatti, un altro uomo?

È per questo che esiste la prescrizione. È emenda del tempo: dopo un certo periodo, se non hai commesso altri reati, lo Stato rinuncia a punirti.
Eppoi, che senso avrebbe celebrare processi destinati a "morire", con inutili costi a carico del contribuente? Meglio sarebbe fare una selezione, ed eliminare o ripensare il principio di obbligatorietà dell'azione penale. È quel che già avviene in alcune Procure per effetto di circolari scritte e, talvolta, mediante prassi consuetudinarie.

Noi riteniamo più democratico e imparziale un metodo diverso. Un metodo che affidi alla responsabilità del legislatore – rappresentante del popolo sovrano -, attraverso lo strumento generale ed astratto della legge, la competenza a disciplinare i casi e le “selezioni” dell'azione penale su basi nazionali.

Siamo consapevoli dell'obiezione che, sovente, viene opposta: se una Procura scopre oggi un reato commesso cinque anni fa, magari una corruzione, perché il tempo non deve decorrere dalla scoperta del reato?
Riteniamo però che l'obiezione sia suggestiva e vada corretta.
Occorrerebbe, infatti, creare meccanismi di bilanciamento per evitare il rischio che, a distanza di anni, siano disperse le prove a discolpa.
Sarebbe necessario, dunque, che i tempi e i modi delle iscrizioni delle notizie di reato fossero accertabili, verificabili e sanzionabili processualmente in caso di violazione. Oggi tutto ciò non accade!

È incontestabile che la pena, soprattutto se interviene a distanza di anni, deve modularsi sulle accertate e modificate condizioni (anche di vita) del condannato. In alcuni sistemi giuridici la regola prende il nome di sistema bifasico della sorveglianza. Nel nostro sistema non è così!

Diversamente, senza i correttivi accennati, si correrebbe il rischio di lasciare nel limbo della condizione di imputato il cittadino e gli si negherebbe la possibilità di ottenere, in tempi ragionevoli, una sentenza definitiva che risolva la sua vicenda processuale e lo riabiliti nel consesso civile.
Sarebbe come se, operato, quel cittadino venisse lasciato in sala operatoria per un tempo indefinito, mezzo cadavere e abbandonato a sé stesso.
Oppure sarebbe come se uno studente venisse lasciato in attesa del risultato  dell'esame di maturità fino al compimento dei quarant'anni di età.

Vi pare che questa sia la condizione di civiltà di uno Stato che pretende il 70% dei ricavi di quel cittadino per amministrare scuole, ospedali e giustizia?

Il Direttivo