lunedì 1 marzo 2021

Il processo penale telematico non funziona e il codice di procedura penale è ancora in vigore - Delibera dello stato di agitazione


Il Direttivo della Camera Penale di Trapani, all'esito dell'assemblea dei soci svoltasi il 25 febbraio 2021, richiamata e condivisa l’analoga delibera della Camera Penale della Spezia

Premesso

  • che la legge 176/2020, ha previsto che il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate nell'art. 415 bis comma 3 del codice di procedura penale avvenga esclusivamente mediante deposito da portale di accesso telematico;

  • che contravvenendo all’obiettivo “sanitario” dichiarato, la legge non ha facilitato la “parte statica” del processo, mentre rimane ancora in vigore il codice di procedura penale;

  • che il decreto del Ministro della Giustizia  del 13/1/2021 ha esteso tale esclusiva modalità di deposito alla “istanza” di opposizione all'archiviazione indicata dall'art. 410 del codice di procedura penale, alla denuncia, alla querela, alla nomina del difensore, alla revoca e alla rinuncia dello stesso;

  • che la legge 176/2020 ha, inoltre, previsto la possibilità di deposito a mezzo pec degli atti diversi “comunque denominati”, prevedendo una specifica disciplina qualora il deposito abbia ad oggetto un'impugnazione;  

  • che la legge ha delegato la definizione delle modalità e formalità di accesso e deposito a provvedimenti da adottarsi da parte del  Direttore Generale dei Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero;

  • che, per quanto di interesse, il DGSIA è intervenuto con provvedimenti del 9/11/20, del 5/2/21, dell’11/2/2021 e del  24/2/21 (link);

Rilevato

  • che il portale del processo penale telematico manifesta continui malfunzionamenti quali disconnessioni e ripetute richieste di accredito che ne rendono spesso impossibile l'utilizzo, oltre alle ripetute sospensioni del servizio per necessità di aggiornamento;

  • che il portale presenta, inoltre, gravissimi limiti tecnici tra i quali si indicano, senza pretesa di esaustività:

• il mancato coordinamento rispetto al registro “modello 21” con la conseguenza che il difensore di fiducia o d'ufficio non può utilizzare il portale sino a che la sua nomina non sia stata “inserita” e il fascicolo non rientri tra quelli disponibili;

• l'impossibilità di utilizzare il portale per le nomine relative a procedimenti iscritti a “modello 21bis” (Giudice di Pace), senza che tale impossibilità sia in alcun modo segnalata e a fronte della chiara previsione del DM che prevede il deposito di tutte le nomine a mezzo portale quale modalità esclusiva;

• l'impossibilità di caricare file di dimensioni superiori a 30 megabyte, che è insuperabile per file indivisibili di dimensioni superiori come quelli aventi contenuti multimediali, audio o video;

• l'impossibilità di ricevere nomine relative a persone di minore età, non essendo possibile inserire la relativa data di nascita;

• la necessità che gli atti di nomina vengano “lavorati” ed inseriti nel fascicolo di destinazione da un operatore con la concreta possibilità di asincronia tra il momento dell'attestazione di deposito rilasciata al difensore e la visibilità di tale nomina da parte di chi, in ipotesi, stia procedendo ad una notificazione;

• la difficoltà di lettura da parte del sistema di file che contengano abbreviazioni o caratteri speciali con la possibilità che, salvo l'intervento dell'operatore, vengano rifiutati atti di nomina perfettamente validi e leggibili;

  • che tali problemi, oltre a rendere inutilmente difficoltoso l'esercizio quotidiano della professione, incidono concretamente sul sistema dei termini processuali, come quelli previsti dagli artt. 408 e 415 bis c.p.p., al punto di rappresentare grave e inaccettabile compressione dei diritti difensivi;

  • che tali problemi mortificano l’Avvocatura;

  • che la legge delega al codice di procedura penale è ispirata alla libertà delle forme e alla semplicità del processo penale dovendo il cittadino imputato preoccuparsi di difendersi dalla pretesa punitiva dello Stato in un confronto sbilanciato rispetto al quale introdurre inutili difficoltà burocratiche e modalità tecniche non funzionanti appare lesivo del diritto inviolabile di difesa e inutilmente vessatorio ;

  • che inammissibilmente e in violazione del generale principio per il quale non si deve documentare alla pubblica amministrazione quanto alla stessa già noto, il provvedimento del DGSIA del 11/2/2021 ha previsto che il deposito degli atti di nomina per i procedimenti in fase di indagini preliminari sia accompagnato da un documento definito “atto abilitante” dal quale risulti la conoscenza da parte del difensore di un procedimento che riguarda l'assistito [link];

- che tale “atto abilitante”, sconosciuto al codice di rito, non tipizzato e di pura creazione burocratica, rappresenta illegittima compressione all'esercizio del diritto di difesa che sussiste sin dal conferimento del mandato e non deve essere “giustificato” in alcun modo (link);

- che, per giunta, il provvedimento del DGSIA attribuisce all'operatore della Procura il compito di verificare la presenza e l'idoneità di questo “atto abilitante”, con ciò scaricando sul personale amministrativo la grave responsabilità di accettare o meno la nomina difensore fiduciario, momento fondante del diritto di difesa garantito dall'art. 24 Cost. e delle conseguenti facoltà;

- che i predetti aspetti critici non sono superabili neppure grazie alla disponibilità e competenza dei funzionari e del personale amministrativo dei diversi Uffici Giudiziari che ha spesso tentato di individuare soluzioni pratiche ai problemi segnalati dall'Avvocatura;

- che, allo stato attuale, neppure l'adozione di protocolli o linee guida condivise con gli Uffici Giudiziari pare soluzione atta a risolvere i problemi tecnici e giuridici posti dall'improvvisata attuazione delle modalità di deposito telematico, non foss'altro perché si stanno determinando difformità di soluzioni in ambito nazionale;

- che anche la disciplina relativa al deposito degli “atti diversi comunque denominati” e, in specie, delle impugnazioni, lungi dal favorire la semplificazione delle attività, introduce ulteriori ipotesi di inammissibilità connesse a vizi meramente formali e di tipo “informatico”, che sembrano dirette a perseguire impropriamente finalità deflattive e ne rendono processualmente rischioso l'utilizzo. Tali nuove sanzioni, peraltro, sono il trionfo della burocrazia processuale e ledono il diritto di difesa oltre ai princìpi di semplicità e libertà delle forme. Esse costituiscono dunque una inaccettabile deroga al codice di procedura penale che, come si è visto, non trova giustificazione neppure negli obiettivi dichiarati di risolvere le difficoltà del periodo pandemico;

- che si verificano quotidianamente problemi nell’utilizzo della pec, per gli atti che non “viaggiano” sul portale (link);

- che sono invalse prassi di ripartizione degli indirizzi pec rilasciati dal DGSIA - prassi che hanno finalità di esclusivo utilizzo interno ma - che hanno determinato disfunzioni e “dimenticanze” di documenti dei quali è stato omesso l’inserimento nel fascicolo cartaceo, talvolta con lesione degli interessi delle persone offese dal reato (link);

- che, inaccettabilmente, il sistema - sia il portale sia le pec - non prevede ciò che nella ordinaria amministrazione della giustizia costituisce un dovere delle cancellerie ovvero la conferma dell’avvenuto deposito e dell’inserimento nel fascicolo, come avviene per i depositi cartacei previsti dal codice di procedura penale (link).

Considerato

- che l'adozione di sistemi telematici per la gestione dei fascicoli processuali è stata auspicata dalla stessa Avvocatura penalistica ed è maggiormente utile nell'attuale momento di emergenza sanitaria;

- che detti sistemi devono essere rivolti ad agevolare e semplificare l'attività di tutti gli operatori giudiziari, come proclamato dalle fonti normative in precedenza citate ma non possono mai sostituire e derogare il vigente codice di procedura penale;

- che il presupposto indispensabile affinché siano garantiti tali obiettivi è il corretto funzionamento dei sistemi informatici e l'agevole accessibilità degli stessi con il mantenimento, finché il sistema non sarà affidabile, utile e di effettiva comodità, del mantenimento di un doppio binario;

- che pare comunque indispensabile garantire un periodo di transizione nel quale le modalità di deposito telematico si affianchino a quelle tradizionali, al fine di consentire la messa a punto del sistema e il necessario tirocinio da parte di utenti ed operatori nonché di rispettare il principio di conoscibilità e prevedibilità delle norme;

- che, al contrario, la situazione attuale è divenuta inaccettabile in ragione dei profili critici in premessa considerati.

Richiamato

Il verbale del Consiglio delle Camere Penali Italiane del 5 febbraio 2021 (link)

Dichiara

di ribadire (link) lo stato di agitazione degli avvocati penalisti trapanesi, già proclamato dal Direttivo e ribadito dall’assemblea dei soci del 25 febbraio 2021, riservandosi ogni ulteriore forma di protesta all'esito dell'assemblea degli iscritti che verrà convocata nel termine di giorni 30 a decorrere dalla data di pubblicazione della presente delibera

Offre

la disponibilità della Camera Penale di Trapani ad essere audita e a collaborare con le Istituzioni per la ricerca di soluzioni di buon senso, diverse da quelle attuali

Chiede

che il Ministro della Giustizia assuma ogni iniziativa utile a garantire che le modalità di deposito telematico degli atti del processo penale rappresentino semplice facoltà e ogni iniziativa utile ad assicurare la piena ed agevole funzionalità del portale del processo penale telematico disponendo, fino ad allora, la permanenza di un doppio binario;   

che il Ministro della Giustizia assuma iniziative volte a dare indicazioni al DGSIA affinché cessi il periodico invio di circolari di aggiornamento aventi natura “normativa” anziché meramente organizzativa e ad esclusivo uso interno dell’Amministrazione;

Chiede a tutti i Signori Avvocati del Foro di Trapani 

di astenersi, ogni qual volta sia possibile, dall'utilizzo del portale e della pec per il deposito degli atti, ricorrendo al deposito in forma cartacea o alla spedizione degli atti di impugnazione, quando necessario accompagnando di persona gli assistiti a Palazzo di Giustizia per depositare nomine, denunce, querele e tutto ciò che la parte può depositare personalmente in forma cartacea, comunicando qualunque rifiuto, omissione o ritardo  (link)

Dispone

la trasmissione della presente delibera al Ministro della Giustizia, al Presidente della Corte d'Appello di Palermo, al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Palermo, al Presidente del Tribunale di Trapani, al Presidente della Sezione Penale del Tribunale di Trapani, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trapani, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani, al Presidente del Consiglio delle Camere Penali, al Presidente dell'Unione delle Camere Penali, alle Camere Penali del distretto di Corte d’Appello di Palermo, ai Signori Avvocati Soci della Camera Penale di Trapani e a tutti gli Avvocati del Foro di Trapani.


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