L’approvazione del DDL di riforma del Codice penale e di
procedura penale
da parte della commissione senatoriale concretizza le
preoccupazioni della
Camera Penale di Trapani, più volte manifestate, e
costituisce l’ennesima mortificazione
del diritto costituzionale di difesa nonché un
sintomatico,
metodico, regresso del sistema delle garanzie poste dalla
Costituzione e
dalle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti
inviolabili del cittadino.
Si intende, a cura del Legislatore, ripristinare
un anacronistico sistema inquisitorio che, tuttavia, continua a vivere in un sistema
processuale che è, solo apparentemente, accusatorio: ci gloriamo, infatti, di avere instaurato, con la riforma del 1989 (entrata in vigore dell’attuale Codice di
procedura penale), un sistema
accusatorio di tipo anglosassone, ma in realtà sopravvivono nello stesso
codice norme che consentono al giudice
di sostituirsi alle parti nella ricerca della prova.
Cronaca di una riforma annunciata: dai punti del DDL, le
nostre riflessioni
• Sospensione della prescrizione
anche per gli interrogatori resi avanti la Polizia Giudiziaria su delega del Pubblico
Ministero;
•
sospensione sino a un anno e sei mesi
dal termine previsto dal 544 per il deposito della motivazione della sentenza
di condanna di primo grado e sino al deposito del dispositivo di quella del
grado successivo;
•
aumento della metà dei termini di
prescrizione per i reati di corruzione, concussione e truffa ex art. 640
bis [ quasi che il corruttore e il corrotto e addirittura la società civile non
abbiano interesse alla celere definizione ].
Difficile ci sia chi non veda come tali meccanismi
di “congelamento”
comportino l’aumento della durata dei processi e
ritardino l’accertamento
delle responsabilità ovvero della non colpevolezza del
cittadino inquisito.
• Differimento
del colloquio con il difensore per tutti reati di competenza della Procura
distrettuale: [ il cittadino privato
della libertà non potrà conferire con il suo difensore ];
• segretazione per sei mesi delle
informazioni ex 335 nei confronti della persona offesa [ …e per quale recondita
ragione? ];
• un termine di 60 giorni per indagini
suppletive al PM nel caso di abbreviato chiesto in seguito al deposito di
indagini difensive e la possibilità, in esito al supplemento del PM, di
revocare la richiesta di abbreviato [ si consente al PM, che dovrebbe, per obbligo di legge,
verificare l’esistenza di prove a favore dell’imputato, di vanificare
l’attività investigativa difensiva, dilatando, tra l’altro, un rito che per
definizione è abbreviato ];
• sanatoria
delle nullità e delle inutilizzabilità, salvo quelle probatorie, e la
preclusione ad eccepire l’incompetenza territoriale del giudice (comma 6 bis
del 438 C.P.P.) [ sottraendo, in tal modo, il cittadino
al suo giudice naturale ];
• la richiesta
di maggiore specificità delle impugnazioni [ col fine di dichiararle, più facilmente, inammissibili? ] .
Si consente, in buona sostanza, al giudice, di
motivare succintamente,
mentre il cittadino è
costretto all'osservanza di formalismi che
rischiano di
vanificare la verifica di correttezza della sentenza.
• Inappellabilità
delle sentenze di condanna anche per ammende alternative [ è come se la condanna per una contravvenzione fosse una quisquilia priva
di significato, invece c’è chi ancora tiene all’illibatezza del proprio
certificato penale ];
• rinnovazione
in appello se il PM appellante pone questione di valutazione delle prove [ di contro, la riapertura del dibattimento in sede di appello è soggetta a
pesanti limitazioni per il
cittadino che impugna ];
• l’aumento delle condanne a pene pecuniarie a seguito delle
inammissibilità del ricorso per Cassazione;
• la delega al Governo in materia di intercettazioni con previsione di:
- selezione da
parte del PM a garanzia della riservatezza [ del PM? ];
- semplificazione
per i delitti dei pubblici ufficiali;
- recepimento
della giurisprudenza delle Sezioni Unite, con il giudice che diviene
legislatore [ con eliminazione, di fatto, del concetto di privata dimora
per i reati previsti dall’art. 51 C.P.P.,
dilatando illimitatamente i luoghi ove si può
intercettare ].
La Camera Penale di
Trapani - fuori dal coro - ha, puntualmente, stigmatizzato
l’incombente pericolo di un ulteriore limitazione del
diritto di Difesa,
dolendosi dell’insensibilità a siffatte problematiche da parte di chi
all’interno
dell’Avvocatura crede di scorgere, in queste norme, profili di positività.
Ancor più adesso, e a
maggior ragione, il nostro impegno di operare
affinché ogni
cittadino abbia diritto ad un Giusto Processo
costituzionalmente
garantito, resta fermo e irrevocabile.
Il Direttivo