martedì 30 ottobre 2018

(Il)legittima difesa: dall'oggettività della proporzione alla soggettività della reazione

Approvata in Senato la nuova normativa che rivoluzionerà la disciplina della legittima difesa. Non più, dunque, proporzione tra difesa e offesa, non più "commodus discessus" e cioè possibilità di sottrarsi all' offesa anche con la fuga. Sarà sufficiente un grave turbamento e si potrà fare fuoco anche per il furto di un soprammobile o, come si leggeva nei vecchi manuali, per impedire la sottrazione di una gallina (con il massimo rispetto e simpatia per la bestiola). Ed è questa la questione fondamentale e cioè se sia legittimo uccidere l'intruso per difendere un bene di infimo valore, solo e soltanto per un "grave turbamento" dai connotati indefiniti e che dovrebbe essere apprezzato dal giudice, presumibilmente, sulla scorta delle dichiarazione dell'offeso. La nostra alta tradizione giuridica e la nostra civiltà non lo consentono. Il disvalore tra i beni giuridici oggetto della tutela normativa è e dovrebbe rimanere l'unico parametro di valutazione della liceità della legittima difesa. Prevedibili le obiezioni dei propugnatori del nuovo concetto di autodifesa: "se taluno si introduce in ora notturna a casa tua e se sei turbato puoi sparargli". Argomento specioso! L’attuale disciplina consente all'offeso di difendersi, anche con l'uso delle armi, quando in gioco è l'incolumità personale propria e dei propri congiunti, conformemente al concetto di proporzionalità tra offesa e difesa. Chiunque è legittimato ad auto difendersi se il male minacciato è invincibile e non esiste altro modo per sottrarvisi. La propaganda è, dunque, una cosa, altro è invece il diritto! Ciò che sorprende è che questi parametri sono contenuti nel codice Rocco, quello fascista, ma che era stato pensato da giuristi veri, non impegnati in campagne elettorali permanenti.