Il Direttivo della Camera penale di Trapani, riunito in seduta permanente, facendo seguito al documento diffuso ieri e approvato dall’assemblea della Camera Penale di Trapani del 16 marzo 2020, e tenuto conto delle indicazioni provenienti dalla Giunta dell’Ucpi che ha invitato <<le Camere Penali destinatarie di richieste di adesione a protocolli per l’emergenza, a sottolineare e ribadire con forza ed in ogni modo, anche con documenti di chiarimento verso i propri iscritti e verso gli stessi Uffici Giudiziari contraenti, la connotazione volontaria, ma soprattutto assolutamente eccezionale e rigorosamente temporanea degli accordi sottoscritti o in via di sottoscrizione, esigendo anzi riscontro e condivisione di tale valutazione da parte di tutti i soggetti contraenti, con esplicito riconoscimento del valore eccezionalmente derogatorio di tali soluzioni rispetto ai fondamentali principi, anche costituzionali, regolanti il processo penale, così da renderli in nessun modo invocabili quali precedenti sintomatici di un qualche neppure implicito consenso degli avvocati penalisti all’eventuale futuro affermarsi di prassi di segno analogo>>,
precisa
- che le modalità emergenziali ed eccezionali di svolgimento delle udienze da remoto potranno essere utilizzate per i procedimenti a trattazione obbligatoria, come già chiarito nel documento licenziato, esclusi i processi dibattimentali soggetti - de plano - al rinvio legislativo. Tra questi ultimi non rientrano i processi con imputati detenuti che richiedano la trattazione dell’udienza né quelli previsti dall’art. 83 comma 12 del nuovo DL 18/2020 c.d. Cura Italia, che espressamente fa riferimento alla <<... partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare ... assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell’articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271>>.
dispone
- che del presente documento e dell’allegato post scriptum, sia data comunicazione ai soci, ai colleghi del Foro e ai magistrati del circondario.
Post scriptum
Visto, quindi, l’articolo 83 del cit., che è stato pubblicato in G.U. il 17 marzo e che è vigore da quel giorno, si precisa:
- tutte le udienze sono sospese e rinviate d’ufficio dal 9 marzo al 15 aprile 2020, con le eccezioni già note (art. 2 comma 2 lett. g DL 11/2020, ribadite dall’art. 83 DL 18/2020). Pertanto, la precisazione contenuta nella presente nota con riferimento ai processi a trattazione “obbligatoria”, risulta confermata dalle disposizione di nuova entrata in vigore (l’art. 83 comma 7 richiama le sole udienze civili ai fini dello svolgimento dell’attività da remoto, mentre per le udienze penali continua a rimanere in vigore la disposizione dell’art. 2 comma 7 del DL 11/2020 e quella del comma 12 dell’art. 83 DL 18/2020);
- i difensori riceveranno avviso a mezzo pec dei rinvii secondo le modalità previste dal comma 14 dell’art. 83 citato ovvero <<difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d’ufficio>>;
- analogamente, trovano conferma le considerazioni sulla partecipazione a linee guida organizzative degli uffici, con la precisazione che il periodo di tempo è stato spostato in avanti (dal 16 aprile al 30 giugno);
- nel periodo 9 marzo-15 aprile, sono sospesi tutti i termini. Viene dunque meno l’avvertenza che avevamo segnalato nel documento in calce al verbale dell’assemblea del 16 marzo con riferimento, ad esempio, alle impugnazioni. Ne segue che sono sospesi i termini di indagine, di impugnazione, e finanche quelli a ritroso ricadenti nel periodo (ad es. liste testi). Dispone infatti l’art. 83 comma 2 DL cit. che <<Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l’adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l’udienza o l’attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto....>>. Come detto, per le sole udienze, esistono le eccezioni già note (dl 11/2020 art. 2 comma 2 lett g), oggi ribadite al comma 3 dell’art. 83 del dl 18/2020.
Infine, per i detenuti, intendiamo richiamare la vostra attenzione sulle disposizioni dell’art. 123 del decreto legge 18/20 alle quali facciamo rinvio.
Un abbraccio virtuale a tutti voi
Il Direttivo