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martedì 3 maggio 2016

PROTOCOLLO UDIENZE PENALI TRIBUNALE DI TRAPANI


http://www.ordineavvocati.trapani.it/rokdownloads/news_allegati/PROTOCOLLO_udienze_penali_trapani.pdf

Protocollo per la gestione delle udienze penali dibattimentali
monocratiche e collegiali, del Tribunale Ordinario di Trapani
1 -- L'udienza penale dibattimentale, monocratica come collegiale, inizia alle ore 9.30.
In ogni caso le parti ed il giudice assicurano la propria presenza in aula alle ore 9.15 per
programmare l’udienza (p. es. dando disposizioni sulla traduzione di detenuti, valutando
preliminarmente impedimenti e la presenza di tutte le relate di notifica dei testimoni, prendendo
contatti sulle ipotesi di applicazione pena, da sottoporre poi in udienza al giudice).
L'udienza di convalida prevista dall'art. 558 c.p.p., organizzata nel turno dei giudizi direttissimi
monocratici, inizia non prima delle ore 11.00.
2 --- L'udienza penale dibattimentale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata
dal giudice nei giorni dal lunedì al venerdì, con una prevedibile durata di almeno quattro ore e trenta
effettive (9.30-14.00).
Sarà possibile, previo accordo tra le parti, celebrare udienze pomeridiane in un orario compreso tra
le 15.30 e le 18.00.
Nel caso di prosecuzione dell’udienza nelle ore pomeridiane per esigenze sopravvenute sarà
disposta una pausa di 30 minuti, fatte salve le esigenze connesse alla traduzione di imputati
detenuti.
3 --- I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare,
vengono fissati in prima comparizione, rispettivamente dal PM e dal G.U.P. – sulla base di
conformi indicazioni provenienti dalla Presidenza del Tribunale - alle ore 9,30.
Le udienze di prima comparizione monocratiche sono trattate in un’ unica udienza mensile per
ciascun giudice.
4 --- L’ udienza di prima comparizione, sia collegiale che monocratica, è dedicata - salvi i casi di
imminente prescrizione - soltanto alle seguenti attività: verifica della regolare costituzione delle
parti, eventuale definizione dei giudizi ex art. 444 c.p.p., definizione per oblazione, formulazione
della richiesta di giudizio abbreviato, questioni preliminari, dichiarazione di apertura del
dibattimento, richiesta ed ammissione dei mezzi di prova.
In tale udienza non si assumono prove dichiarative, esami di imputati, periti o consulenti tecnici e,
per tale ragione, le parti per quella udienza non citano i testimoni ed i propri consulenti tecnici ed il
giudice non ne autorizza la citazione.
In caso di ammissione al giudizio abbreviato innanzi al G.U.P. e al giudice del dibattimento
(anche a seguito di opposizione a decreto penale di condanna), il giudice rinvia per la discussione
ad una udienza successiva, salvo che vi sia il consenso di tutti (parti e giudice) sulla trattazione
immediata.
Il P.M. e il G.U.P. inseriscono in calce ai decreti di citazione a giudizio il seguente avviso: “La
persona offesa è citata a comparire. Ha il diritto, ma non l'obbligo di intervenire alla sopra
indicata udienza. Dovrà comparire alla prima udienza se intende costituirsi Parte Civile, per
chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, previa necessaria nomina di un Difensore.
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5 -- I processi in prosecuzione vengono sempre rinviati dal giudice ad orario. La segreteria del
P.M. e la Cancelleria del giudice provvederanno a citare i testi indicando l’ orario in cui il processo
è stato fissato.
6 --- Nel formare il ruolo, il giudice tiene conto degli orari e della complessità dei procedimenti.
Nel caso in cui allo stesso orario siano fissati diversi procedimenti, il giudice dà la precedenza ai
giudizi con imputati detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché,
eventualmente su segnalazione in aula delle parti, ai giudizi per i quali verifichi nullità, difetti di
notificazione o l’applicabilità di norme (legittimo impedimento a comparire di imputato o difensore,
intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.),
che possano portare ad una immediata definizione o ad un immediato rinvio del giudizio.
Di seguito il Giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali verifichi che sono
presenti in aula, come testi o dichiaranti, difensori, soggetti detenuti, portatori di handicap, donne in
evidente o documentato stato di gravidanza o che allattino la propria prole, soggetti ultrasettantenni
o che documentino di provenire per l'udienza da altre province. Tali situazioni particolari saranno
segnalate in aula dagli interessati all'Ufficiale Giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo all'organo
giudicante.
7 --- Nell'udienza, il giudice – fermi i criteri e le precedenze previsti dall’art. 6 - tiene conto dei
concomitanti impegni del difensore, posticipando la chiamata di un giudizio ove lo stesso glielo
chieda e contemperando comunque gli interessi di tutti i soggetti interessati, ove presenti.
8 --- Qualora il processo per il quale è prevista attività istruttoria o discussione debba essere, per
qualsiasi ragione, certamente rinviato sin dai giorni precedenti l'udienza, il giudice ne informa
appena possibile le parti a mezzo della cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o
telematica. P.M. e difensori provvederanno quindi ciascuno ad informare per le vie brevi, ove
possibile, i testimoni delle rispettive liste, che non dovranno comparire all’udienza.
La cancelleria comunicherà al giudice tempestivamente eventuali impedimenti o altra cause di
rinvio.
9 ---- Il difensore di turno per le sostituzioni ex art. 97 4° comma, garantisce la sua reperibilità e
pronta disponibilità per tutta la durata dell’ udienza. In ogni caso, sarà cura del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati far pervenire, alle diverse cancellerie, all’inizio di ogni mese, l’elenco
dei difensori di ufficio di turno, fermo restando che lo stesso è rinvenibile all’interno del sito
internet dell’organo istituzionale.
10 --- Nella gestione dell’udienza, il giudice evita in ogni caso che l'imputato detenuto debba
stazionare a lungo in aula, tra i presenti, in attesa.
In aula, il detenuto attende la chiamata del suo processo libero nella persona. Ove siano necessarie
cautele per prevenire il pericolo di fuga o violenze, lo stesso attende la chiamata del giudizio cui
deve intervenire, anche come testimone o dichiarante, nei locali di sicurezza e non in aula.
Il Giudice il P.M. e Difensori hanno l’obbligo di indossare la toga.
L’Ufficio del PM deve essere costantemente rappresentato in aula.
Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso. Tutti gli intervenuti
devono tenere il proprio telefono mobile spento o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata.
Ove squilli il telefono, la persona intervenuta lo spegne immediatamente o esce dall’aula senza
rispondere. Nelle adiacenze delle aule di udienza i presenti parlano a bassa voce.
11 --- L’Ufficio del PM cura che i processi collegiali e monocratici più complessi siano
tendenzialmente seguiti continuativamente dallo stesso Sostituto Procuratore o dallo stesso V.P.O.,
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anche ricorrendo all’individuazione di udienze monocratiche esclusivamente destinate alla
partecipazione di PM togati.
L’individuazione delle tipologie di processi complessi sarà effettuata con separato atto d’intesa tra il
Tribunale e la Procura della Repubblica, con il parere degli organismi rappresentativi
dell’Avvocatura.
Si concorda fin da ora una riunione, da tenere nel giugno del 2009, di quanti hanno contribuito alla
formulazione del presente protocollo per verificare lo stato della sua attuazione e la necessità di
eventuali modifiche.