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lunedì 30 maggio 2016
domenica 29 maggio 2016
SCRIPTA MANENT… SCRIPTA? Per l’applicazione delle regole del Protocollo d’intesa per le udienze penali
Con protocollo d’intesa sottoscritto nell'anno 2009, successivamente aggiornato in data 7 luglio 2010, sono state individuate e approvate le regole che avrebbero dovuto disciplinare lo svolgimento giornaliero delle udienze penali.
Tuttavia, quotidianamente, si assiste a disapplicazioni delle intese con lo svolgimento di udienze la cui durata, nonostante l'esistenza di una convenzione unanimemente accettata, si estende ben oltre i tempi e i modi convenuti, e segnatamente:
- non viene, sistematicamente, osservata la durata massima stabilita, proseguendosi nella trattazione dei processi oltre le ore 16.30 previste, facendo leva sull'abnegazione del personale di cancelleria che assicura un ammirevole e non retribuito impegno lavorativo oltre l'ordinario orario d’ufficio;
- i difensori sono costretti, conseguentemente, a trattenersi per gran parte del pomeriggio presso le aule di Giustizia, con intuibile pregiudizio degli impegni professionali pomeridiani e cioè ricevimento degli assistiti e preparazione dei processi susseguenti;
- viene violata la prevista concertazione coi difensori relativamente alla fissazione e successiva celebrazione di udienze pomeridiane, spesso senza concedere la pattuita pausa di almeno trenta minuti in caso di straordinario prolungamento dell’udienza al pomeriggio.
Ancora: alle udienze di prima comparizione, talvolta, aperto il dibattimento e formulate le richieste di prova, si procede all’assunzione di prove dichiarative – quali la testimonianza della persona offesa ( che, da protocollo, è convenuta in udienza solo per l’eventuale costituzione di parte civile ) o l’escussione di altri testi comunque presenti - ciò in spregio delle predette convenzioni d'intesa ( è previsto che l'istruzione avvenga in un’udienza successiva ).
Inoltre, non sempre viene osservato l’ordine di trattazione dei processi, che il protocollo individua nei seguenti termini: rinvii; definizione per oblazione; richieste di applicazione pena; richieste di giudizio abbreviato; conferimento di incarichi a periti; questioni preliminari; dichiarazione di apertura del dibattimento con successiva richiesta di mezzi di prova; assunzione di prove dichiarative; discussioni.
Quanto sopra premesso, a titolo meramente esemplificativo e con riferimento agli aspetti di maggiore rilevanza.
Essendo state le regole del protocollo coscientemente e liberamente condivise e adottate nel comune interesse del virtuoso funzionamento del processo, auspichiamo che i Dirigenti degli Uffici giudiziari sensibilizzino tutti i loro colleghi all’applicazione uniforme del protocollo sottoscritto, e al contempo invitiamo i signori Avvocati a segnalare a questa Camera Penale ( camerapenaletp@gmail.com ) ogni inosservanza delle regole pattuite.
Il Direttivo
mercoledì 25 maggio 2016
“La verità si ritrova sempre nella semplicità, mai nella confusione” (Isaac Newton)
La semplicità assicura efficienza ed evita errori.
La regola costituisce un imperativo categorico nella organizzazione dei processi (decisionali e produttivi), e non occorre essere esperti del settore per comprenderne la portata.
Più semplice è il “ciclo produttivo” minori saranno i rischi di errore e più celere sarà la “produzione”. In breve: più efficiente sarà il sistema.
Il sistema giustizia di recente è stato immaginato come qualsiasi processo produttivo: si rilevano le statistiche e si lodano i Tribunali “efficienti”.
Ma alcuni, e non a torto, obiettano che gli affari di giustizia non possono essere ridotti a meri grafici e freddi numeri: nei processi penali sono in gioco la libertà, la vita, l’onore, la reputazione dei cittadini imputati. Insomma, andiamoci piano coi numeri: una statistica che segnali efficienza non è garanzia di un risultato di qualità.
E, certamente, non lo è quando il 40% delle decisioni di primo grado, secondo i dati ministeriali, sono riformate in appello.
Certo l’organizzazione manageriale di un Tribunale è utile ma dovrebbe essere affidata ad un esperto di organizzazione, poiché il magistrato non può fare il ragioniere.
Ma ancor più utile sarebbe semplificare per evitare le disarmonie di sistema e ridurre gli errori dei processi decisionali.
Vi pare possibile che, mal contate, le “procedure penali” italiane siano almeno 46? Mal contate perché manca il processo minorile...
Vi pare possibile che ciascuna delle 46 procedure possa condurre ad un esito diverso del processo?
Non ritenete che i diversi esiti decisionali influiscano sui possibili errori, sui rallentamenti, quando non anche sugli “azzeramenti” della sequenza procedimentale?
Quando il Legislatore si pone l’obiettivo di rendere più efficiente il sistema processuale penale agisce per scopi di efficienza o per populismo?
E quando si addita all’opinione pubblica il “male della prescrizione” (cioè il sacrosanto e civile principio di diritto dell’imputato di non essere processato a vita per l’inefficienza dello Stato) si tiene conto delle responsabilità derivanti dalle politiche demagogiche?
Ecco l’elenco delle procedure penali italiane:
1. processo avanti al giudice di pace;
2. processo da rito monocratico e citazione diretta a giudizio;
3. processo da rito monocratico e decreto che dispone il giudizio;
4. processo collegiale;
5. giudizio di appello: impugnazione imputato;
6. giudizio di appello: impugnazione PM;
7. giudizio di appello: impugnazione incidentale;
8. giudizio di appello: impugnazione della parte civile;
9. giudizio di appello con rinnovazione/riassunzione probatoria;
10. giudizio di legittimità;
11. ricorso straordinario alla corte di cassazione;
12. archiviazione con decreto;
13. archiviazione con ordinanza;
14. archiviazione per particolare tenuità del fatto (decreto);
15. archiviazione per particolare tenuità del fatto (ordinanza);
16. udienza preliminare: rinvio a giudizio;
15. archiviazione per particolare tenuità del fatto (ordinanza);
16. udienza preliminare: rinvio a giudizio;
17. udienza preliminare: non luogo a procedere;
18. udienza preliminare e 421 bis c.p.p : vedi 16 e 17;
19. udienza preliminare e 422 c.p.p.: vedi 16 e 17;
20. applicazione della pena su richiesta;
21. applicazione della pena su richiesta da rito monocratico;
22. giudizio abbreviato (da udienza preliminare o monocratico);
23. giudizio abbreviato condizionato;
23. giudizio abbreviato condizionato;
24. giudizio abbreviato e prova contraria del pm;
25. giudizio abbreviato e integrazione probatoria del giudace;
26. giudizio immediato;
26. giudizio immediato;
27. giudizio immediato cautelare;
28. giudizio immediato e applicazione della pena;
29. giudizio immediato e abbreviato;
30. giudizio immediato e abbreviato condizionato;
31. giudizio immediato e abbreviato: vedi 25;
32. giudizio direttissimo;
33. giudizio direttissimo e abbreviato;
34. giudizio direttissimo e abbreviato condizionato;
35. giudizio direttissimo e abbreviato: vedi 25;
36. giudizio direttissimo e applicazione della pena;
37. procedimento per decreto;
38. procedimento per decreto e applicazione della pena; 39. procedimento per decreto e abbreviato;
40. procedimento per decreto e abbreviato condizionato; 41. procedimento per decreto e abbreviato: vedi 25;
42. procedimento per decreto e giudizio immediato;
43. MAP: Messa alla prova adulti;
44. processo ordinario;
45. processo da doppio binario;
46. procedimento misure di prevenzione.
Vi pare possibile?
Il Direttivo
lunedì 23 maggio 2016
Riflessioni del presidente Salvatore Alagna sui progetti di riforma
Gli Avvocati Penalisti scendono ancora una volta in campo per il diritto di difesa.
Molti storceranno il naso: i soliti avvocati!
Ma costoro sono gli stessi che, ignorando le questioni e la sostanza della protesta, sarebbero pronti ad ammantarsi di garantismo non appena dovessero avere a che fare direttamente con il sistema giustizia.
Questi giorni di astensione, di fatto, dovranno costituire motivo di riflessione sulle questioni sottese all’azione di protesta dei Difensori nonché occasione di proposta al potere esecutivo e al Legislatore affinché, finalmente, si ponga in essere una riforma della giustizia aderente al principio costituzionale del giusto processo.
Un principio che viene applicato anche tramite il diritto di ciascuno a essere giudicato in tempi ragionevoli, iil diritto di difesa, il diritto a impugnare, il diritto alla riservatezza delle conversazioni che può, e deve, essere sacrificato solo e soltanto quando sussistano indispensabili esigenze investigative, il diritto dell'Imputato e del Difensore di essere materialmente e non virtualmente l'uno accanto all'altro, innanzi al Giudice, durante la celebrazione del processo.
Nella proposta di riforma, di contro, non è prevista nessuna iniziativa seria per assicurare la ragionevole durata del processo, nessuna riorganizzazione del personale di cancelleria il cui organico è gravemente deficitario – appena sufficiente ad assicurare l'ordinaria amministrazione - nessun rimpiazzo dei pensionamenti: quando si è provveduto a colmare qualche vuoto, lo si è fatto con personale proveniente da altre, diverse, amministrazioni, privo della specifica, indispensabile cultura e preparazione personale.
Altra carenza si ravvisa nell'organico della Magistratura, in merito alla quale si ritiene di completare gli organici delle cosiddette “sedi disagiate” con applicazioni temporanee che lasciano sguarnite quelle di provenienza; inoltre, gli incarichi extra-giudiziari dei Magistrati non possono non incidere sostanzialmente sulla efficienza del servizio.
A fronte di ciò, quali sarebbero le “soluzioni” progettate con la riforma e che i Difensori ritengono inaccettabili?
La dilatazione della prescrizione che allunga indefinitivamente i tempi del processo e che è un istituto che si pone in contrasto con il diritto alla giusta durata del processo.
La limitazione delle impugnazioni, sebbene la statistica, tanto cara ai burocrati ministeriali, dimostri quanto elevato sia il numero di annullamenti di “doppie” condanne da parte della Corte di Cassazione, con assoluzioni nei giudizi di rinvio, e le stesse Corti di Appello riformino circa il quaranta per cento delle sentenze impugnate. Addirittura, secondo taluni, il giudice che ha emesso la sentenza dovrebbe verificare la specificità dei motivi di impugnazione e, quindi, dichiararne o meno la inammissibilità, avversando oppure tutelando la sentenza da lui stesso pronunciata. Inoltre, si tende ad accentuare l'aspetto formale dell’impugnazione (termini, soggetti legittimati, luogo di presentazione) moltiplicando, conseguentemente, le ipotesi di inammissibilità.
Ancora, è stato previsto il venir meno del diritto alla riservatezza delle conversazioni. Una ipotesi intollerabile, un diritto negato, al quale gli Avvocati Penalisti ribattono chiedendo la severa applicazione alla normativa vigente che prevede limitazioni in base ai reati, che richiede provvedimenti autorizzativi motivati nei quali sia possibile individuare il ragionamento adottato dal Giudice e che sancisce che le intercettazioni siano autorizzate ove assolutamente indispensabili per la prosecuzione delle indagini. Una normativa rigorosa, stravolta, sovente, da una prassi autorizzativa che assume carattere di frenesia.
Nel progetto di riforma del rito abbreviato, inoltre, è inserita l’incentivazione dei riti alternativi ma a prezzo di intollerabili sanatorie con le quali convalidare nullità e inutilizzabilità che inficiano le indagini: atti nulli poiché formatisi in violazione della legge processuale, quali dichiarazioni dell'Indagato non utilizzabili in quanto rese in assenza del Difensore, e intercettazioni anch’esse inutilizzabili in quanto autorizzate nell'insussitenza delle condizioni che le consentono, diventerebbero prove a tutti gli effetti.
A questo porterebbe il progetto di riforma del rito abbreviato, vanificando il diritto di difendersi da accuse fondate su investigazioni viziate, tramite il miraggio, spesso vano, di una pena mite, come se fosse più rilevante la qualsivoglia definizione del processo piuttosto che l'affermazione dell'osservanza delle norme processuali.
Altro che giusto processo!
Il diritto di difesa, infine, si attua anche mediante il rapporto diretto tra Difensore e Imputato nel corso dell'udienza: entrambi hanno il diritto–dovere di interagire direttamente, senza intermediari elettronici, affinché il Difensore sia posto nella condizione ideale per esercitare il mandato difensivo. Per questo, occorre arginare, non certo estendere, come proposto nella riforma, il “processo a distanza”.
Gli Avvocati, ogni giorno, nelle aule giudiziarie d'Italia, lottano per un processo giusto affinché il cittadino sia giudicato sempre secondo giustizia: per questo sono pronti a contrastare con fermezza ogni iniziativa diretta a vanificare i diritti garantiti dalla Costituzione della Repubblica Italiana.
E ciò anche nell'interesse di coloro i quali, scetticamente, per principio e senza voler comprendere, disapprovano.
Il Presidente della
Camera Penale di Trapani “Giuseppe Rubino”
Salvatore Alagna
sabato 14 maggio 2016
domenica 8 maggio 2016
"Così è se vi pare"
Il tema della prescrizione torna alla ribalta periodicamente in un paese dove si vivono emotivamente le vicende giudiziarie e sociali; dove si legifera in “costante emergenza” e senza mai individuare la terapia adeguata a curare il “male” al quale sono destinate cure palliative.
La prescrizione è un istituto che garantisce la ragionevole durata del processo, e non va “trattata” come momento patologico, associandola a comportamenti dilatori all'interno del processo.
La politica giudiziaria ignora la necessità di adeguare il numero del personale impiegato (magistrati e cancellieri) all’effettiva domanda di giustizia. Così rimangono non colmate gravi carenze organizzative inadeguate a “dare risposte di giustizia” rispetto ad un elevato numero di fattispecie di reato (panpenalismo) e ad un anacronistico principio di obbligatorietà dell’azione penale.
A ciò si aggiunge l’ormai certificato fallimento dei riti alternativi con (originaria) funzione deflattiva del dibattimento.
Tanto premesso il Direttivo della Camera Penale di Trapani osserva:
il processo deve dunque avere una durata ragionevole.
Questa regola, scritta nella Costituzione, tende ad assicurare (almeno) tre esigenze:
• quella della società di vedere definito in tempi rapidi l'accertamento di responsabilità;
• quella del cittadino di non rimanere imputato per un tempo indefinito;
• quella di pacificazione sociale: se colpevole, il condannato andrà rieducato e reinserito in società, cosa che non avrebbe senso fare dopo tanti anni col rischio di intervenire su una persona diversa. Si immagini, per esempio, un diciottenne che commette un reato: che senso avrebbe processarlo, condannarlo e magari carcerarlo, all'età di trentacinque anni, quando ormai lavora onestamente, ha messo su famiglia ed è, nei fatti, un altro uomo?
È per questo che esiste la prescrizione. È emenda del tempo: dopo un certo periodo, se non hai commesso altri reati, lo Stato rinuncia a punirti.
Eppoi, che senso avrebbe celebrare processi destinati a "morire", con inutili costi a carico del contribuente? Meglio sarebbe fare una selezione, ed eliminare o ripensare il principio di obbligatorietà dell'azione penale. È quel che già avviene in alcune Procure per effetto di circolari scritte e, talvolta, mediante prassi consuetudinarie.
Noi riteniamo più democratico e imparziale un metodo diverso. Un metodo che affidi alla responsabilità del legislatore – rappresentante del popolo sovrano -, attraverso lo strumento generale ed astratto della legge, la competenza a disciplinare i casi e le “selezioni” dell'azione penale su basi nazionali.
Siamo consapevoli dell'obiezione che, sovente, viene opposta: se una Procura scopre oggi un reato commesso cinque anni fa, magari una corruzione, perché il tempo non deve decorrere dalla scoperta del reato?
Riteniamo però che l'obiezione sia suggestiva e vada corretta.
Occorrerebbe, infatti, creare meccanismi di bilanciamento per evitare il rischio che, a distanza di anni, siano disperse le prove a discolpa.
Sarebbe necessario, dunque, che i tempi e i modi delle iscrizioni delle notizie di reato fossero accertabili, verificabili e sanzionabili processualmente in caso di violazione. Oggi tutto ciò non accade!
È incontestabile che la pena, soprattutto se interviene a distanza di anni, deve modularsi sulle accertate e modificate condizioni (anche di vita) del condannato. In alcuni sistemi giuridici la regola prende il nome di sistema bifasico della sorveglianza. Nel nostro sistema non è così!
Diversamente, senza i correttivi accennati, si correrebbe il rischio di lasciare nel limbo della condizione di imputato il cittadino e gli si negherebbe la possibilità di ottenere, in tempi ragionevoli, una sentenza definitiva che risolva la sua vicenda processuale e lo riabiliti nel consesso civile.
Sarebbe come se, operato, quel cittadino venisse lasciato in sala operatoria per un tempo indefinito, mezzo cadavere e abbandonato a sé stesso.
Oppure sarebbe come se uno studente venisse lasciato in attesa del risultato dell'esame di maturità fino al compimento dei quarant'anni di età.
Vi pare che questa sia la condizione di civiltà di uno Stato che pretende il 70% dei ricavi di quel cittadino per amministrare scuole, ospedali e giustizia?
Il Direttivo
martedì 3 maggio 2016
LINEE GUIDA MESSA ALLA PROVA TRIBUNALE DI TRAPANI
Linee guida Messa alla prova. Scarica al link 👉 le Linee guida MAP
PROTOCOLLO LIQUIDAZIONE PATROCINIO SPESE A CARICO DELLO STATO
http://www.ordineavvocati.trapani.it/rokdownloads/news_allegati/Protocollo_liquidazioni_GP.pdf
Liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi professionali
Linee guida per l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 140 del 20 luglio 2012
1. Premessa: l'art. 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1 (convertito con modificazioni nella L. 24
marzo 2012 n.27) ha, come noto, abrogato le tariffe per gli onorari spettanti ai professionisti
la cui attività è regolamentata nel sistema ordinistico, ivi comprese quelle degli avvocati di
cui, in ultimo, al D.M. 8 aprile 2004 n.127; è da ritenersi pertanto, ed in primo luogo, che
ogni riferimento alla “tariffa professionale", contenuto in provvedimenti legislativi di
qualsiasi tipo (come, ad esempio, l'art. 82 del D.P.R. 115/02 sulle spese di giustizia) sia
attualmente superato e non possa essere preso in considerazione ai fini delle
liquidazioni.
Nell'abrogare le tariffe, il citato art. 9 ha previsto che nel caso di liquidazione da parte di un
organo giurisdizionale, il compenso del professionista debba essere determinato con
riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante.
Con decreto del Ministro di Giustizia del 20 luglio 2012 n.140 - entrato in vigore il giorno
dopo la sua pubblicazione avvenuta sulla G.U. n.195 del 22 agosto 2012 - è stato emanato il
regolamento di attuazione della citata norma, contenente i principi ed i nuovi parametri per la
liquidazione dei compensi degli avvocati ed applicabili, ai sensi dell'art. 41 delle norme
transitorie, alle liquidazioni effettuate successivamente all'entrata in vigore del decreto
medesimo, quindi a tutte quelle successive al 23 agosto 2012, anche nel caso in cui l'attività
prestata, e/o il deposito della relativa istanza, sia antecedente a tale data.
2. Struttura del D.M. n.140 limitatamente al settore penale: per quanto riguarda l’attività
giudiziale penale, la normativa di riferimento è costituita da tre articoli dedicati allo specifico
settore: gli artt. 12, 13 e 14 del Decreto; vi sono poi, tra le disposizioni generali, due articoli
che, per la loro particolare rilevanza, vale la pena ricordare: gli artt. 1 e 9.
L'art. 12 contiene i principi generali per la liquidazione stabilendo che: “1. L'attività
giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del
procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva.
Se il procedimento o il processo non vengono portati a termine per qualsiasi motivo ovvero
sopravvengono cause estintive del reato, l’avvocato ha diritto al compenso per l’opera
prestata effettivamente svolta. 2. Nella liquidazione il giudice deve tener conto della natura,
complessità e gravità del procedimento o del processo, delle contestazioni e delle
imputazioni, del pregio dell’opera prestata, del numero e dell’importanza delle questioni
trattate, anche a seguito di riunione dei procedimenti o dei processi, dell’eventuale urgenza
della prestazione. Ai fini di quanto disposto nel periodo che precede, si tiene conto di tutte le
particolari circostanze del caso, quali, a titolo di esempio, il numero dei documenti da
esaminare, l’emissione di ordinanze di applicazione di misure cautelari, l’entità economica
e l’importanza degli interessi coinvolti, la costituzione di parte civile, la continuità, la
frequenza, l’orario e i trasferimenti conseguenti all’assistenza prestata. 3. Si tiene altresì
conto dei risultati del giudizio e dei vantaggi, anche civili e non patrimoniali, conseguiti dal
cliente. 4. Qualora l’avvocato difenda più persone con la stessa posizione processuale il
compenso unico può essere aumentato fino al doppio. Lo stesso parametro di liquidazione si
applica, in caso di costituzione di parte civile, quando l’avvocato difende una parte contro
più parti. 5. Per l’assistenza d’ufficio a minori il compenso può essere diminuito fino alla
metà. 6. Costituisce elemento di valutazione negativa in sede di liquidazione giudiziale del
compenso l’adozione di condotte dilatatorie tali da ostacolare la definizione del
procedimento in tempi ragionevoli. 7. Si applica l’art. 9, comma 1,secondo periodo”.
Mentre l’art. 12 individua i principi, l’art. 14 individua i criteri per la determinazione del
compenso: “1. I parametri specifici per la determinazione del compenso sono, di regola,
quelli di cui alla tabella B – Avvocati, allegata al presente decreto. Il giudice può sempre
diminuire o aumentare ulteriormente il compenso in considerazione delle circostanze
concrete, ferma l’applicazione delle regole e dei criteri generali di cui agli articoli 1 e 12. 2.
Il compenso è liquidato per fasi. 3. Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio:
l’esame e lo studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le
2
consultazioni con il cliente e la relazione o parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti
gli atti di fase introduttiva o che esauriscono l’attività. 4. Nella fase introduttiva sono
compresi, a titolo di esempio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce, querele. istanze,
richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie. 5. Nella fase istruttoria
sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o le assistenze,
anche in udienza in camera di consiglio o pubblica, relative ad atti o attività istruttorie,
procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla ricerca dei mezzi di prova,
alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le liste, le citazioni, e le relative
notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e indagati o imputati di reato
connesso o collegato. La fase si considera in particolare complessa quando le attività
ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime udienze, ovvero comportano la
redazione scritti plurimi e coinvolgenti,plurime questioni anche incidentali. 6. Nella fase
decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in replica,
l’assistenza alla discussione delle altre parti, in camera di consiglio o udienza pubblica. 7.
Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all’esecuzione della pena o
delle misure cautelari. 8. Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella B –
Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche quando in camera di consiglio, il
compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme
le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12. 9. Il compenso, ai sensi dell’art. 1,
comma 3, comprende ogni attività accessoria, quali, a titolo di esempio, gli accessi agli
uffici pubblici, le trasferte, la corrispondenza anche telefonica o telematica o collegiale con
il cliente, le attività connesse a oneri amministrativi o fiscali, le sessioni per rapporti con
colleghi, ausiliari, consulenti, investigatori, magistrati”.
Dall'art. 13 è regolata la liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali rese
nell’interesse della parte civile e del responsabile civile: “1. I parametri previsti per l’attività
giudiziale penale operano anche nei riguardi della parte e del responsabile civile costituiti
in giudizio, ma per quanto non rientri nelle fasi penali, operano i parametri previsti per
l’attività giudiziale civile”.
A questi tre articoli dedicati specificamente all'attività giudiziale penale, occorre aggiungere
altre due norme - tra quelle di portata generale - di particolare rilievo anche per il settore
penale, quella dell'art. 1 "Ambito di applicazione e regole generali" e quella dell'art. 9
"Cause per l'indennizzo da irragionevole durata del processo e gratuito patrocinio": art. 1:
"1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi
che seguono applica, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, le
disposizioni del presente decreto. L 'organo giurisdizionale può sempre applicare
analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo
stesso. 2. Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi
modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri
e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono
ricompresi tra le spese dello stesso. 3. I compensi liquidati comprendono l'intero
corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alla stessa. 4.
Nel caso di incarico collegiale il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può
aumentarlo fino al doppio. Quando l'incarico professionale è conferito a una società tra
professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa
prestazione eseguita da più soci. 5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di
precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta. 6. L'assenza di prova del
preventivo di massima di cui all’art. 9, comma 4, terzo periodo, del D.L. 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, costituisce elemento di
valutazione negativa da parte dell’organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.
7. In nessun caso le soglie numeriche indicate, anche a mezzo di percentuale, sia nei minimi
che nei massimi, per la liquidazione del compenso, nel presente decreto e nelle tabelle
allegate, sono vincolanti per la liquidazione stessa”.
Art. 9: “ 1. Nelle controversie per l’indennizzo da irragionevole durata del processo, il
compenso può essere ridotto fino alla metà. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a
favore di soggetti in gratuito patrocinio, e per quelle a esse equiparate dal testo unico delle
spese di giustizia di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si tiene specifico conto della
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concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa,
e gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale”.
L'individuazione dei valori di liquidazione è infine contenuta nella Tabella B – Avvocati –
(attività giudiziale penale) suddivisa, in ragione dell’Autorità Giudiziaria avanti la quale
l’attività professionale è stata prestata, nel modo che segue:
"Tribunale monocratico e Magistrato di Sorveglianza
- Fase di studio: valore medio di liquidazione euro 300: aumento: fino a +300%:
diminuzione fino a - 50%
- Fase introduttiva: valore medio di liquidazione euro 600; aumento: fino a + 50%:
diminuzione: fino a - 50%
- Fase istruttoria: valore medio di liquidazione euro 900: aumento: fino a + 100%:
diminuzione: fino a - 70%
- Fase decisoria: valore medio di liquidazione euro 900: aumento fino a + 50%;
diminuzione: fino a - 70%
- Fase esecutiva: euro 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del
50%.
Giudice di Pace
- Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico,
diminuito del 20%
Giudice per le indagini preliminari o dell’udienza preliminare
- Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico,
aumentato del 20%
Tribunale collegiale
- Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico,
aumentato del 30%
Corte d'Assise
- Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico,
aumentato del 150%
Corte d'Appello e Tribunale di Sorveglianza
- Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico,
aumentato del 60%
Corte d'Assise d'Appello
- Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico,
aumentato del 160%
Magistrature superiori
- Valore medio di liquidazione corrispondente a quello previsto per il tribunale monocratico,
aumentato del 220%”.
3. Ambito di applicazione del D.M. n.140: i criteri stabiliti dal D.M. n.140 si applicano a tutti
i casi in cui la liquidazione degli onorari sia devoluta all'Autorità Giudiziaria.
La prima considerazione è che, mentre in materia civilistica la liquidazione giudiziale degli
onorari è la regola ed il pagamento del quantum liquidato è a carico del soccombente, per lo
più soggetto privato, in sede penale la liquidazione degli onorari ad opera del Giudice
costituisce un'eccezione e, se si escludono le ipotesi marginali riguardanti gli onorari per
l'assistenza della parte e del responsabile civile e le controversie eventualmente insorte tra
avvocato e cliente sulla parcella dal primo esposta, riguarda prevalentemente gli onorari per
attività professionale prestata in favore di imputati e persone offese ammessi al gratuito
patrocinio ed equiparati (imputati irreperibili dichiarati e di fatto, imputati difesi d'ufficio
insolventi) cosi come previsto, rispettivamente, dagli artt, 74, 117 e 116 del T.U. sulle Spese
di Giustizia D.P.R. n.115 del 30 maggio 2002, in relazione ai quali il pagamento del
quantum liquidato è a carico dello Stato.
4. Ambito di applicazione delle linee guida e criteri adottati: in ragione delle peculiari
modalità con le quali il Ministro ha inteso regolamentare la materia, con particolare riguardo
alle plurime disposizioni che prevedono amplissimi margini di discrezionalità nella scelta dei
criteri e nella quantificazione del liquidato, si è ritenuto auspicabile, sia da parte dei
Magistrati che da parte degli Avvocati, individuare criteri standardizzati, anche numerici, al
fine di rendere effettiva, rapida ed agevole la liquidazione dei compensi professionali nonché
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per limitare divergenze tra quanto richiesto e quanto liquidato limitatamente al settore nel
quale più di ogni altro si avverte la necessità di un trattamento equo ed omogeneo e cioè
quello relativo agli onorari il cui pagamento è a carico dell'erario.
Le linee guida, pertanto, costituiranno punto di riferimento esclusivamente per la
liquidazione degli onorari per attività professionale prestata in favore di imputati e
persone offese ammessi al gratuito patrocinio (art. 74 T.U. Spese di Giustizia) imputati
dichiarati o di fatto irreperibili (art. 117 T.U. S.G.) imputati difesi d'ufficio insolventi
(art. 116 T.U. S.G.).
Le linee guida, adottate per le attività professionali prestate avanti il Tribunale di Trapani,
sono strutturate secondo due tipologie di procedimenti e processi: la prima (Tabella 1) si
riferisce a quelli di semplice e rapida definizione, la seconda (Tabella 2) riguarda processi e
procedimenti mediamente complessi nei quali viene svolta istruttoria: in questo secondo caso
i criteri espressi nelle linee guida saranno applicati solo ed esclusivamente nel caso in cui il
difensore ne faccia esplicita richiesta nell'istanza di liquidazione.
I criteri adottati nelle linee guida sono i seguenti: quanto alla Tabella l) si è individuato
come valore applicabile per ciascuna fase quello medio fissato nel D.M., aumentato o
diminuito nelle percentuali previste per le A.G. di riferimento, escludendo la possibilità di
apportarvi aumenti o diminuzioni. ad esclusione di quella di cui all'art.9 ai sensi del quale
“...Per le liquidazioni delle prestazioni svolte a favore di soggetti in gratuito patrocinio, e
per quelle a esse equiparate dal testo unico delle spese di giustizia di cui al D.P.R. 30
maggio, n. 115, …gli importi sono di regola ridotti della metà anche in materia penale”.
Il criterio adottato nella Tabella 2) è costituito dall’individuazione di un valore medio tra il
valore massimo (conseguito all'aumento massimo) ed il valore minimo (conseguito alla
diminuzione massima) secondo le percentuali previste dal Decreto per ciascuna fase: tale
valore è definito "mediano" all'unico fine di distinguerlo da quello medio indicato nella
tabella B: il valore così individuato è poi ridotto della metà in applicazione dell'art. 9.
Si conviene che nel decreto il Giudice liquidi anche le spese documentate.
5. Linee guida per l'applicazione dei parametri previsti dal D.M. n. 140 del 20 luglio 2012
alla liquidazione dei compensi professionali per i difensori delle persone ammesse al
gratuito patrocinio (art. 74 T.U. Spese di Giustizia), degli imputali dichiarati o di fatto
irreperibili (art. 117 T.U. S.G.), degli imputati difesi d'ufficio insolventi (art. 116 T.U.
S.G.).
Principi comuni alle Tabelle 1) e 2).
Come stabilisce il comma 2 dell'art. 14, il compenso è liquidato per fasi. Le fasi, nelle quali
l'attività giudiziale penale è distinta, sono indicate nell'art. 12 quali: fase di studio; fase di
introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria;
fase esecutiva.
L'art. 14, ai punti 3, 4, 5, 6 e 7, riporta, a titolo di esempio, le principali attività rientranti in
ciascuna fase:
- "Nella fase di studio sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti, le
ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti, le consultazioni con il cliente e la relazione o
parere, scritti ovvero orali, al cliente precedenti gli atti di fase introduttiva o che
esauriscano l’attività.
- Nella fase introduttiva ,sono compresi, a titolo di esempio; gli atti introduttivi quali
esposti, denunce, querele, istanze, richieste, dichiarazioni, opposizioni, ricorsi,
impugnazioni, memorie.
- Nella fase istruttoria sono compresi, a titolo di esempio: le richieste, gli scritti, le
partecipazioni o le assistenze, anche in udienza in camera di consiglio o pubblica,relative ad
atti o attività istruttorie, procedimentali o processuali anche preliminari, funzionali alla
ricerca dei mezzi di prova, alle investigazioni o alla formazione della prova, comprese le
liste, le citazioni, e le relative notificazioni ed esame di relata, dei testimoni, consulenti e
indagati o imputati di reato connesso o collegato. La fase si considera in particolare
complessa quando le attività ovvero le richieste istruttorie sono plurime e in plurime
udienze, ovvero comportano la redazione scritti plurimi e coinvolgenti plurime questioni
anche incidentali.
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- Nella fase decisoria sono compresi, a titolo di esempio: le difese orali o scritte anche in
replica, l'assistenza alla discussione delle altre parti,in camera di consiglio o udienza
pubblica.
- Nella fase esecutiva sono comprese tutte le attività connesse all'esecuzione della pena o
delle misure cautelari.
Fermo quanto specificatamente disposto dalla tabella allegata al regolamento e relativa agli
Avvocati, nei procedimenti cautelari ovvero speciali anche in camera di consiglio, il
compenso viene liquidato per analogia ai parametri previsti per gli altri procedimenti, ferme
le regole e i criteri generali di cui agli articoli 1 e 12”.
In considerazione della diversa complessità dei relativi procedimenti, si stabiliscono
differenti criteri di liquidazione per i procedimenti volti all’applicazione delle misure di
prevenzione personali e delle misure di prevenzione patrimoniali, equiparando i primi ai
procedimenti davanti al Tribunale in composizione monocratica e i secondi ai procedimenti
davanti al Tribunale in composizione collegiale.
Pertanto, nei procedimenti volti all’applicazione delle misure di prevenzione personali si
applicano le tabelle relative ai compensi spettanti per i giudizi che si svolgono dinanzi al
Tribunale in composizione monocratica.
Per procedimenti volti all’applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali (sole o
congiunte a misure personali) si applicano le tabelle relative ai giudizi dinanzi al Tribunale
in composizione collegiale.
Si concorda, poi, di prevedere Ipotesi Speciali in cui il compenso è complessivamente
determinato in modo forfettario.
Al riguardo, deve precisarsi quanto concordato con particolare riferimento ai giudizi
abbreviati condizionati: non vengono considerati condizionati, agli effetti del presente
protocollo, i giudizi abbreviati nei quali la difesa effettui delle mere allegazioni documentali,
dovendosi prevedere la maggiorazione dei compensi solo in caso di effettivo svolgimento di
attività istruttoria.
Infine, si stabilisce che per i procedimenti penali nei quali il difensore è impegnato nel
patrocinio di più imputati, si prevede un aumento pari al 20% degli importi indicati in base
al presente protocollo per ciascuno dei soggetti assistiti oltre il primo, fermo restando, in
ogni caso, il limite del raddoppio del compenso, previsto dal D.M. 140/2012.
Il difensore si impegna ad indicare nell'istanza di liquidazione le attività svolte in relazione
alla fase e ad allegare i documenti per le spese sostenute.
Il difensore si impegna a presentare l'istanza prima della pronuncia della sentenza o del
diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta.
Nel caso di prestazione di attività in favore di persona ammessa al gratuito patrocinio, il
difensore si impegna altresì ad indicare la data di presentazione dell'istanza di ammissione al
gratuito patrocinio e la data del provvedimento ammissivo, che allega.
Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato dichiarato irreperibile, il difensore
si impegna altresì ad indicare la data del provvedimento dichiarativo dell'irreperibilità, che
allega.
Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato di fatto irreperibile, il difensore si
impegna altresì a dimostrare, mediante allegazione non appena divenuta disponibile, di aver
inutilmente esperito le procedure per il rintraccio del proprio assistito attraverso interpello al
Consolato e/o all'Ufficio Anagrafe di appartenenza e al DAP.
Nel caso di prestazione di attività in favore di imputato difeso d'ufficio insolvente, il
difensore si impegna altresì a dimostrare, mediante allegazione non appena divenuta
disponibile, di aver inutilmente esperito il tentativo di recupero del proprio credito
professionale.
La liquidazione è disposta dal Giudice immediatamente e contestualmente alla pronuncia
della sentenza o del diverso provvedimento che chiude la fase a cui si riferisce la richiesta
del difensore; il provvedimento è notificato immediatamente alle parti, dandone atto nel
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verbale di udienza. La liquidazione verrà differita per il tempo necessario, qualora alla
presentazione dell'istanza il difensore non sia ancora in possesso, per ritardi ascrivibili agli
Uffici tempestivamente interpellati (Anagrale/DAP/Consolati), della documentazione che
deve allegare secondo quanto indicato ai punti precedenti.
TABELLA 1)
I valori indicati nella presente Tabella saranno applicati ai soli procedimenti e processi di
semplice e rapida definizione, con ciò intendendosi quei procedimenti e processi nei quali non
viene svolta attività istruttoria e le udienze (compresa, per il Tribunale, quella di prima
comparizione o smistamento) non superino il numero di tre.
TRIBUNALE MONOCRATICO e MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
Fase di studio: valore medio di liquidazione € 300; ridotto della metà ex art.9 = € 150
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 600; ridotto della metà ex art.9 = € 300
Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 900; ridotto della metà ex art.9 = € 450
Fase esecutiva: € 20 per ogni ora o frazione di ora; ridotto della metà ex art.9= € 10
Ipotizzando che la liquidazione riguardi tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad
ore) l'importo complessivo medio da tabella, ridotto ex art. 9, è pari ad € 900.
Ipotesi speciali:
definizione del processo con oblazione € 200
definizione del processo con patteggiamento € 400
definizione del processo con rito abbreviato € 400
definizione del processo con rito abbreviato condizionato (escluse le mere allegazioni
documentali) € 600
udienza di convalida € 200
fase cautelare, impugnazione € 400
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE
La tabella B del D.M. prevede l'applicazione del valore medio di liquidazione corrispondente a
quello previsto per il Tribunale monocratico aumentato del 20% e così:
Fase di studio: valore medio di liquidazione € 360; ridotto della metà ex art.9 = € 180
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 720; ridotto della metà ex art.9 = € 360
Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 1.080; ridotto della metà ex art.9 = € 540
Fase esecutiva: € 24 per ogni ora o frazione di ora, ridotto della metà ex art.9 = € 12
Ipotizzando che la liquidazione riguardi tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad
ore) l'importo complessivo medio da tabella, ridotto ex art. 9, è pari ad € 1.080.
Ipotesi speciali:
definizione del processo con patteggiamento € 400
definizione del processo con rito abbreviato € 500
definizione del processo con rito abbreviato condizionato (escluse le mere allegazioni
documentali) € 700
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udienza di convalida € 250
fase cautelare, impugnazione € 500
TRIBUNALE COLLEGIALE e MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
La tabella B del D.M, prevede l'applicazione del valore medio di liquidazione corrispondente a
quello previsto per il Tribunale monocratico aumentato del 30% e così:
Fase di studio: valore medio di liquidazione € 390; ridotto della metà ex art.9 = € 195
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 780; ridotto della metà ex art.9 = € 390
Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 1.170; ridotto della metà ex art.9 = € 585
Fase esecutiva: € 26 per ogni ora o frazione di ora,ridotto della metà ex art.9 = € 13
Ipotizzando che la liquidazione riguardi tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad
ore) l'importo complessivo medio da tabella, ridotto ex art. 9, è pari ad € 1.170.
Ipotesi speciali (ex art.449 c.p.p.):
definizione del processo con patteggiamento € 400
definizione del processo con rito abbreviato € 500
definizione del processo con rito abbreviato condizionato (escluse le mere allegazioni
documentali) € 700
udienza di convalida € 250
fase cautelare, impugnazione € 500
CORTE D’ASSISE
La tabella B del D.M. prevede l'applicazione del valore medio di liquidazione corrispondente a
quello previsto per il Tribunale monocratico aumentato del 150% e così:
Fase di studio: valore medio di liquidazione € 750; ridotto della metà ex art.9 = €375
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 1.500; ridotto della metà ex art.9 = € 750
Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 2.250; ridotto della metà ex art.9 = € 1.125
Fase esecutiva: € 50 per ogni ora o frazione di ora, ridotto della metà ex art.9 = € 25.
Ipotizzando che la liquidazione riguardi tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad
ore) l'importo complessivo medio da tabella, ridotto ex art. 9, è pari ad € 2.250.
TABELLA 2)
I valori indicati nella presente Tabella saranno applicati ai soli procedimenti e processi nei quali
viene svolta attività istruttoria e le udienze (compresa, per il Tribunale, quella di prima
comparizione o smistamento) superino il numero di tre.
Nell'istanza il difensore dovrà specificare espressamente che intende chiedere la liquidazione
mediante applicazione degli importi forfettizzati indicati nella Tabella 2) delle linee guida.
Il Giudice potrà applicare gli importi forfettizzati indicati nella Tabella 2) delle linee guida solo
ed esclusivamente nel caso in cui il difensore ne abbia fatto esplicita richiesta di applicazione.
TRIBUNALE MONOCRATICO e MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
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Fase di studio: valore medio di liquidazione € 300: aumento fino a + 300% (+900 = 1.200);
diminuzione fino a - 50% (-150 = 150); valore mediano applicabile (1.350:2) € 675, ridotto della
metà ex art.9 = € 337,50
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 600; aumento fino a + 50% (+300 = 900):
diminuzione fino a - 50% (-300 = 300); valore mediano applicabile (1.200:2) € 600, ridotto della
metà ex art.9 = € 300
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione € 900: aumento fino a + 100% (+900 = 1.800);
diminuzione fino a - 70% (-630 = 270); valore mediano applicabile (2.070:2) € 1.035 ridotto della
metà ex art.9) = € 517,50
Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 900; aumento fino a + 50% (+450 =1.350);
diminuzione fino a - 70% (- 630 = 270); valore mediano applicabile (1.620: 2) € 810, ridotto della
metà ex art.9 = € 405
Fase esecutiva: € 20 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%; stante
l'elisione dell'aumento massimo e della diminuzione massima, il valore mediano equivale a quello
medio di € 20, su tale valore non si applica la diminuzione della metà prevista, "di regola" e non
obbligatoriamente, dall’art.9.
Ipotizzando che la liquidazione riguardi tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad
ore) l'importo complessivo medio da tabella è pari ad € 2.700 (riducibile ex art 9 ad € 1.350);
l'importo complessivo con aumenti massimi è pari ad € 5.250 (riducibile ex art9 ad € 2.625);
l'importo complessivo con diminuzioni massime è pari ad € 990 (riducibile ex art.9 ad € 495);
l'importo complessivo determinato forfettariamente e comprensivo della riduzione della
metà prevista dall'art. 9 è pari ad € 1.560.
Ipotesi speciali:
definizione del processo con patteggiamento € 400
definizione del processo con oblazione € 500
definizione del processo con rito abbreviato € 400
definizione del processo con rito abbreviato condizionato (escluse le mere allegazioni
documentali) € 600
udienza di convalida € 200
fase cautelare, impugnazione € 400
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE
La tabella B del D.M. prevede l'applicazione del valore medio di liquidazione corrispondente a
quello previsto per il Tribunale monocratico aumentato del 20% e cosi:
Fase di studio: valore medio di liquidazione € 360; aumento fino a + 300% (+1.080 = 1.440);
diminuzione fino a - 50% (-180 = 180); valore mediano applicabile (1.620:2) € 810, ridotto della
metà ex art.9 = € 405
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 720; aumento fino a + 50% (+360 = 1.080);
diminuzione fino a - 50% (-360 = 360); valore mediano applicabile (1.440:2) € 720, ridotto della
metà ex art.9 = € 360
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione € 1.080; aumento fino a + 100% (+1.080 = 2.160);
diminuzione fino a - 70% (-756 = 324); valore mediano applicabile (2.484:2) € 1.242, ridotto
della metà ex art.9 = € 621
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Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 1.080; aumento fino a + 50% (+540 =1.620);
diminuzione fino a - 70% (- 756 = 324); valore mediano applicabile (1.944 : 2) € 972, ridotto
della metà ex art.9 = € 486
Fase esecutiva: € 24 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%; stante
l'elisione dell'aumento massimo e della diminuzione massima, il valore mediano equivale a quello
medio di € 24, su tale valore non si applica la diminuzione della metà prevista, "di regola" e non
obbligatoriamente, dall'art.9.
Ipotizzando che la liquidazione riguardi tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad
ore) l'importo complessivo medio da tabella è pari ad € 3.240 (riducibile ex art. 9) ad € 1.620);
l'importo complessivo con aumenti massimi è pari ad € 6.300 (riducibile ex art.9 ad € 3,150);
l'importo complessivo con diminuzioni massime è pari ad € 1.188 (riducibile ex art.9 ad €
594); l'importo complessivo determinato forfettariamente e comprensivo della riduzione
della metà prevista dall'art. 9 è pari ad € 1.872.
Ipotesi speciali:
definizione del processo con patteggiamento € 400
definizione del processo con rito abbreviato € 500
definizione del processo con rito abbreviato condizionato (escluse le mere allegazioni
documentali) € 1.000
udienza di convalida € 200
fase cautelare, impugnazione € 500
TRIBUNALE COLLEGIALE e MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI
La tabella B del D.M. prevede l'applicazione del valore medio di liquidazione corrispondente a
quello previsto per il Tribunale monocratico aumentato del 30% e cosi:
Fase di studio: valore medio di liquidazione € 390; aumento fino a + 300% (+1.170 = 1.560);
diminuzione fino a - 50% (-195 = 195); valore mediano applicabile (1.755:2) € 877,50, ridotto
della metà ex art.9 = € 438,75
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 780; aumento fino a + 50% (+390 = 1.170);
diminuzione fino a - 50% (-390 = 390); valore mediano applicabile (1.560:2) € 780, ridotto della
metà ex art.9 = € 390
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione € 1,170; aumento fino a + 100% (+1.170 = 2.340);
diminuzione fino a - 70% (-819 = 351); valore mediano applicabile (2.691 :2) € 1.345,50, ridotto
della metà ex art.9 = € 672,75
Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 1.170; aumento fino a + 50% (+585 =1.755);
diminuzione fino a - 70% (- 819 = 351); valore mediano applicabile (2.106 : 2) € 1.053, ridotto
della metà ex art.9 = € 526,50
Fase esecutiva: € 26 per ogni ora o frazione di ora, con aumento o diminuzione del 50%; stante
l'elisione dell'aumento massimo e della diminuzione massima, il valore mediano equivale a quello
medio di € 26, su tale valore non si applica la diminuzione della metà prevista, "di regola" e non
obbligatoriamente, dall'art.9.
Ipotizzando che la liquidazione riguardi tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad
ore) l'importo complessivo medio da tabella è pari ad € 3.510 (riducibile ex art. 9 ad € 1.755);
l'importo complessivo con aumenti massimi è pari ad € 6.825 (riducibile ex art.9 ad €
3.412,50); l'importo complessivo con diminuzioni massime è pari ad € 1.287 (riducibile ex
art.9 ad € 643,50); l'importo complessivo determinato forfettariamente e comprensivo della
riduzione della metà prevista dall'art. 9 è pari ad € 2.028.
10
Ipotesi speciali (ex art.449 c.p.p,):
definizione del processo con patteggiamento € 400
definizione del processo con rito abbreviato € 500
definizione del processo con rito abbreviato condizionato (escluse le mere allegazioni
documentali) € 1.000
udienza di convalida € 200
fase cautelare, impugnazione € 500
CORTE D'ASSISE
La tabella B del D.M. prevede l'applicazione del valore medio di liquidazione corrispondente a
quello previsto per il Tribunale monocratico aumentato del 150% e cosi:
Fase di studio: valore medio di liquidazione € 750: aumento fino a + 300% (+2.250 = 3.000);
diminuzione fino a - 50% (-375 = 375); valore mediano applicabile (3.375:2) € 1.687,50, ridotto
della metà ex art.9 = € 843,75
Fase introduttiva: valore medio di liquidazione € 1.500; aumento fino a + 50% (+750 =2.250);
diminuzione fino a - 50% (-750 = 750); valore mediano applicabile (3.000:2) € 1.500, ridotto
della metà ex art.9 = € 750
Fase istruttoria: valore medio di liquidazione € 2.250; aumento fino a + 100% (+2.250 = 4.500);
diminuzione fino a - 70% (-1.575 = 675); valore
mediano applicabile (5.175:2) € 2.587,50, ridotto della metà ex art.9 = € 1.293,75
Fase decisoria: valore medio di liquidazione € 2.250; aumento fino a + 50% (+1.125 =3.375);
diminuzione fino a - 70% (- 1.575 = 675); valore mediano applicabile (4.050:2) € 2.025, ridotto
della metà ex art.9 = € 1.012,50
Fase esecutiva: € 50 per ogni ora o frazione di ora. con aumento o diminuzione del 50%; stante
l’elisione dell'aumento massimo e della diminuzione massima, il valore mediano equivale a
quello medio di € 50, su tale valore non si applica la diminuzione della metà prevista. "di regola"
e non obbligatoriamente, dall'art.9.
Ipotizzando che la liquidazione riguardi tutte le fasi (esclusa quella esecutiva quantificabile ad
ore) l'importo complessivo medio da tabella è pari ad € 6.750 (riducibile ex art. 9 ad € 3.375);
l'importo complessivo con aumenti massimi è pari ad € 13.125 (riducibile ex art.9 ad €
6.562,50); l’importo complessivo con diminuzioni massime è pari ad € 2.475 (riducibile ex
art.9 ad € 1.237,50); l'importo complessivo determinato forfettariamente e comprensivo della
riduzione della metà prevista dall'art. 9 è pari ad € 3.900.
TABELLA 1
(PROCESSI DI SEMPLICE E
RAPIDA DEFINIZIONE ‐ FINO
A 3 UDIENZE)
TABELLA 2
(PROCESSI CON ATTIVITA'
ISTRUTTORIA E PIU' DI TRE
UDIENZE)
VALORE MEDIO
RIDOTTO EX ART.9 IMPORTI FORFETTIZZATI
FASE STUDIO € 150,00 € 337,50
FASE INTRODUTTIVA € 300,00 € 300,00
FASE ISTRUTTORIA € 517,50
FASE DECISORIA € 450,00 € 405,00
FASE ESECUTIVA (per ogni ora o
frazione di ora) € 10,00 € 20,00
PROCESSO CON OBLAZIONE € 200,00 € 500,00
PATTEGGIAMENTO € 400,00 € 400,00
RITO ABBREVIATO € 400,00 € 400,00
RITO ABBREVIATO CONDIZIONATO € 600,00 € 600,00
UDIENZA DI CONVALIDA € 200,00 € 200,00
FASE CAUTELARE‐ IMPUGNAZIONE € 400,00 € 400,00
TRIBUNALE MONOCRATICO E MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI
TABELLA 1)
I valori indicati nella Tabella 1) saranno applicati ai soli procedimenti e processi di semplice e rapida
definizione, con ciò intendendosi quei procedimenti e processi nei quali non viene svolta attività istruttoria
e le udienze (compresa, per il Tribunale, quella di prima comparizione o smistamento) non superino il
numero di tre.
TABELLA 2)
I valori indicati nella Tabella 2) saranno applicati ai soli procedimenti e processi nei quali viene svolta
attività istruttoria e le udienze (compresa, per il Tribunale, quella di prima comparizione o smistamento)
superino il numero di tre.
Nell'istanza il difensore dovrà specificare espressamente che intende chiedere la liquidazione mediante
applicazione degli importi forfettizzati indicati nella Tabella 2) delle linee guida.
Il Giudice potrà applicare gli importi forfettizzati indicati nella Tabella 2) delle linee guida solo ed
esclusivamente nel caso in cui il difensore ne abbia fatto esplicita richiesta di applicazione.
Assistenza di più parti: nel caso in cui il difensore assista più imputati, sarà previsto un
aumento del 20% degli importi indicati per ciascuno dei soggetti assistiti oltre ilprimo,
fermo restando in ogni caso, il limite del raddoppio del compenso, previsto dal D.M.
140/2012
IPOTESI SPECIALI
TABELLA 1
(PROCESSI DI SEMPLICE E
RAPIDA DEFINIZIONE ‐ FINO A
3 UDIENZE)
TABELLA 2 (PROCESSI
CON ATTIVITA' ISTRUTTORIA
E PIU' DI TRE UDIENZE)
VALORE MEDIO
RIDOTTO EX ART.9 IMPORTI FORFETTIZZATI
FASE STUDIO € 180,00 € 405,00
FASE INTRODUTTIVA € 360,00 € 360,00
FASE ISTRUTTORIA € 621,00
FASE DECISORIA € 540,00 € 486,00
FASE ESECUTIVA (per ogni ora o frazione
di ora) € 12,00 € 24,00
PATTEGGIAMENTO € 400,00 € 400,00
RITO ABBREVIATO € 500,00 € 500,00
RITO ABBREVIATO CONDIZIONATO € 700,00 € 1.000,00
UDIENZA DI CONVALIDA € 250,00 € 200,00
FASE CAUTELARE‐ IMPUGNAZIONE € 500,00 € 500,00
TABELLA 1)
I valori indicati nella Tabella 1) saranno applicati ai soli procedimenti e processi di semplice e rapida
definizione, con ciò intendendosi quei procedimenti e processi nei quali non viene svolta attività
istruttoria e le udienze (compresa, per il Tribunale, quella di prima comparizione o smistamento) non
superino il numero di tre.
TABELLA 2)
I valori indicati nella Tabella 2) saranno applicati ai soli procedimenti e processi nei quali viene svolta
attività istruttoria e le udienze (compresa, per il Tribunale, quella di prima comparizione o smistamento)
superino il numero di tre.
Nell'istanza il difensore dovrà specificare espressamente che intende chiedere la liquidazione mediante
applicazione degli importi forfettizzati indicati nella Tabella 2) delle linee guida.
Il Giudice potrà applicare gli importi forfettizzati indicati nella Tabella 2) delle linee guida solo ed
esclusivamente nel caso in cui il difensore ne abbia fatto esplicita richiesta di applicazione.
Assistenza di più parti: nel caso in cui il difensore assista più imputati, sarà previsto un
aumento del 20% degli importi indicati per ciascuno dei soggetti assistiti oltre ilprimo, fermo
restando in ogni caso, il limite del raddoppio del compenso, previsto dal D.M. 140/2012
GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI O DELL'UDIENZA PRELIMINARE
IPOTESI SPECIALI
TABELLA 1
(PROCESSI DI SEMPLICE E
RAPIDA DEFINIZIONE ‐ FINO A
3 UDIENZE)
TABELLA 2
(PROCESSI CON ATTIVITA'
ISTRUTTORIA E PIU' DI TRE
UDIENZE)
VALORE MEDIO
RIDOTTO EX ART.9 IMPORTI FORFETTIZZATI
FASE STUDIO € 195,00 € 438,75
FASE INTRODUTTIVA € 390,00 € 390,00
FASE ISTRUTTORIA € 672,75
FASE DECISORIA € 585,00 € 526,50
FASE ESECUTIVA (per ogni ora o frazione
di ora) € 13,00 € 26,00
PATTEGGIAMENTO € 400,00 € 400,00
RITO ABBREVIATO € 500,00 € 500,00
RITO ABBREVIATO CONDIZIONATO € 700,00 € 1.000,00
UDIENZA DI CONVALIDA € 250,00 € 200,00
FASE CAUTELARE‐ IMPUGNAZIONE € 500,00 € 500,00
Assistenza di più parti: nel caso in cui il difensore assista più imputati, sarà previsto un
aumento del 20% degli importi indicati per ciascuno dei soggetti assistiti oltre ilprimo, fermo
restando in ogni caso, il limite del raddoppio del compenso, previsto dal D.M. 140/2012
TRIBUNALE COLLEGIALE E MISURE DI PREVENZIONE PATRIOMONIALE
IPOTESI SPECIALI ( EX ART. 449 c.p.p.)
TABELLA 1)
I valori indicati nella Tabella 1) saranno applicati ai soli procedimenti e processi di semplice e rapida
definizione, con ciò intendendosi quei procedimenti e processi nei quali non viene svolta attività
istruttoria e le udienze (compresa, per il Tribunale, quella di prima comparizione o smistamento) non
superino il numero di tre.
TABELLA 2)
I valori indicati nella Tabella 2) saranno applicati ai soli procedimenti e processi nei quali viene svolta
attività istruttoria e le udienze (compresa, per il Tribunale, quella di prima comparizione o smistamento)
superino il numero di tre.
Nell'istanza il difensore dovrà specificare espressamente che intende chiedere la liquidazione mediante
applicazione degli importi forfettizzati indicati nella Tabella 2) delle linee guida.
Il Giudice potrà applicare gli importi forfettizzati indicati nella Tabella 2) delle linee guida solo ed
esclusivamente nel caso in cui il difensore ne abbia fatto esplicita richiesta di applicazione.
TABELLA 1
(PROCESSI DI SEMPLICE E
RAPIDA DEFINIZIONE ‐ FINO A
3 UDIENZE)
TABELLA 2 (PROCESSI
CON ATTIVITA' ISTRUTTORIA
E PIU' DI TRE UDIENZE)
VALORE MEDIO
RIDOTTO EX ART.9 IMPORTI FORFETTIZZATI
FASE STUDIO € 375,00 € 843,75
FASE INTRODUTTIVA € 750,00 € 750,00
FASE ISTRUTTORIA € 1.293,75
FASE DECISORIA € 1.125,00 € 1.012,50
FASE ESECUTIVA (per ogni ora o frazione
di ora) € 25,00 € 50,00
CORTE D'ASSISE
TABELLA 1)
I valori indicati nella Tabella 1) saranno applicati ai soli procedimenti e processi di semplice e rapida
definizione, con ciò intendendosi quei procedimenti e processi nei quali non viene svolta attività
istruttoria e le udienze (compresa, per il Tribunale, quella di prima comparizione o smistamento) non
superino il numero di tre.
TABELLA 2)
I valori indicati nella Tabella 2) saranno applicati ai soli procedimenti e processi nei quali viene svolta
attività istruttoria e le udienze (compresa, per il Tribunale, quella di prima comparizione o smistamento)
superino il numero di tre.
Nell'istanza il difensore dovrà specificare espressamente che intende chiedere la liquidazione mediante
applicazione degli importi forfettizzati indicati nella Tabella 2) delle linee guida.
Il Giudice potrà applicare gli importi forfettizzati indicati nella Tabella 2) delle linee guida solo ed
esclusivamente nel caso in cui il difensore ne abbia fatto esplicita richiesta di applicazione.
Assistenza di più parti: nel caso in cui il difensore assista più imputati, sarà previsto un
aumento del 20% degli importi indicati per ciascuno dei soggetti assistiti oltre ilprimo, fermo
restando in ogni caso, il limite del raddoppio del compenso, previsto dal D.M. 140/2012
PROTOCOLLO UDIENZE PENALI TRIBUNALE DI TRAPANI
http://www.ordineavvocati.trapani.it/rokdownloads/news_allegati/PROTOCOLLO_udienze_penali_trapani.pdf
Protocollo per la gestione delle udienze penali dibattimentali
monocratiche e collegiali, del Tribunale Ordinario di Trapani
1 -- L'udienza penale dibattimentale, monocratica come collegiale, inizia alle ore 9.30.
In ogni caso le parti ed il giudice assicurano la propria presenza in aula alle ore 9.15 per
programmare l’udienza (p. es. dando disposizioni sulla traduzione di detenuti, valutando
preliminarmente impedimenti e la presenza di tutte le relate di notifica dei testimoni, prendendo
contatti sulle ipotesi di applicazione pena, da sottoporre poi in udienza al giudice).
L'udienza di convalida prevista dall'art. 558 c.p.p., organizzata nel turno dei giudizi direttissimi
monocratici, inizia non prima delle ore 11.00.
2 --- L'udienza penale dibattimentale, nel rito monocratico come in quello collegiale, è organizzata
dal giudice nei giorni dal lunedì al venerdì, con una prevedibile durata di almeno quattro ore e trenta
effettive (9.30-14.00).
Sarà possibile, previo accordo tra le parti, celebrare udienze pomeridiane in un orario compreso tra
le 15.30 e le 18.00.
Nel caso di prosecuzione dell’udienza nelle ore pomeridiane per esigenze sopravvenute sarà
disposta una pausa di 30 minuti, fatte salve le esigenze connesse alla traduzione di imputati
detenuti.
3 --- I giudizi dibattimentali ordinari, sia a citazione diretta che provenienti da udienza preliminare,
vengono fissati in prima comparizione, rispettivamente dal PM e dal G.U.P. – sulla base di
conformi indicazioni provenienti dalla Presidenza del Tribunale - alle ore 9,30.
Le udienze di prima comparizione monocratiche sono trattate in un’ unica udienza mensile per
ciascun giudice.
4 --- L’ udienza di prima comparizione, sia collegiale che monocratica, è dedicata - salvi i casi di
imminente prescrizione - soltanto alle seguenti attività: verifica della regolare costituzione delle
parti, eventuale definizione dei giudizi ex art. 444 c.p.p., definizione per oblazione, formulazione
della richiesta di giudizio abbreviato, questioni preliminari, dichiarazione di apertura del
dibattimento, richiesta ed ammissione dei mezzi di prova.
In tale udienza non si assumono prove dichiarative, esami di imputati, periti o consulenti tecnici e,
per tale ragione, le parti per quella udienza non citano i testimoni ed i propri consulenti tecnici ed il
giudice non ne autorizza la citazione.
In caso di ammissione al giudizio abbreviato innanzi al G.U.P. e al giudice del dibattimento
(anche a seguito di opposizione a decreto penale di condanna), il giudice rinvia per la discussione
ad una udienza successiva, salvo che vi sia il consenso di tutti (parti e giudice) sulla trattazione
immediata.
Il P.M. e il G.U.P. inseriscono in calce ai decreti di citazione a giudizio il seguente avviso: “La
persona offesa è citata a comparire. Ha il diritto, ma non l'obbligo di intervenire alla sopra
indicata udienza. Dovrà comparire alla prima udienza se intende costituirsi Parte Civile, per
chiedere le restituzioni ed il risarcimento del danno, previa necessaria nomina di un Difensore.
2
5 -- I processi in prosecuzione vengono sempre rinviati dal giudice ad orario. La segreteria del
P.M. e la Cancelleria del giudice provvederanno a citare i testi indicando l’ orario in cui il processo
è stato fissato.
6 --- Nel formare il ruolo, il giudice tiene conto degli orari e della complessità dei procedimenti.
Nel caso in cui allo stesso orario siano fissati diversi procedimenti, il giudice dà la precedenza ai
giudizi con imputati detenuti anche per reato diverso da quello per cui si procede, nonché,
eventualmente su segnalazione in aula delle parti, ai giudizi per i quali verifichi nullità, difetti di
notificazione o l’applicabilità di norme (legittimo impedimento a comparire di imputato o difensore,
intervenuta remissione di querela, difetti di procedibilità, già maturata prescrizione del reato ecc.),
che possano portare ad una immediata definizione o ad un immediato rinvio del giudizio.
Di seguito il Giudice tratta con precedenza, nell'ordine, i giudizi per i quali verifichi che sono
presenti in aula, come testi o dichiaranti, difensori, soggetti detenuti, portatori di handicap, donne in
evidente o documentato stato di gravidanza o che allattino la propria prole, soggetti ultrasettantenni
o che documentino di provenire per l'udienza da altre province. Tali situazioni particolari saranno
segnalate in aula dagli interessati all'Ufficiale Giudiziario, che le sottoporrà senza ritardo all'organo
giudicante.
7 --- Nell'udienza, il giudice – fermi i criteri e le precedenze previsti dall’art. 6 - tiene conto dei
concomitanti impegni del difensore, posticipando la chiamata di un giudizio ove lo stesso glielo
chieda e contemperando comunque gli interessi di tutti i soggetti interessati, ove presenti.
8 --- Qualora il processo per il quale è prevista attività istruttoria o discussione debba essere, per
qualsiasi ragione, certamente rinviato sin dai giorni precedenti l'udienza, il giudice ne informa
appena possibile le parti a mezzo della cancelleria, senza formalità, anche per via telefonica o
telematica. P.M. e difensori provvederanno quindi ciascuno ad informare per le vie brevi, ove
possibile, i testimoni delle rispettive liste, che non dovranno comparire all’udienza.
La cancelleria comunicherà al giudice tempestivamente eventuali impedimenti o altra cause di
rinvio.
9 ---- Il difensore di turno per le sostituzioni ex art. 97 4° comma, garantisce la sua reperibilità e
pronta disponibilità per tutta la durata dell’ udienza. In ogni caso, sarà cura del Consiglio
dell’Ordine degli Avvocati far pervenire, alle diverse cancellerie, all’inizio di ogni mese, l’elenco
dei difensori di ufficio di turno, fermo restando che lo stesso è rinvenibile all’interno del sito
internet dell’organo istituzionale.
10 --- Nella gestione dell’udienza, il giudice evita in ogni caso che l'imputato detenuto debba
stazionare a lungo in aula, tra i presenti, in attesa.
In aula, il detenuto attende la chiamata del suo processo libero nella persona. Ove siano necessarie
cautele per prevenire il pericolo di fuga o violenze, lo stesso attende la chiamata del giudizio cui
deve intervenire, anche come testimone o dichiarante, nei locali di sicurezza e non in aula.
Il Giudice il P.M. e Difensori hanno l’obbligo di indossare la toga.
L’Ufficio del PM deve essere costantemente rappresentato in aula.
Ai giudizi si assiste in silenzio, senza manifestazioni di assenso o dissenso. Tutti gli intervenuti
devono tenere il proprio telefono mobile spento o con disattivazione dell'avviso sonoro di chiamata.
Ove squilli il telefono, la persona intervenuta lo spegne immediatamente o esce dall’aula senza
rispondere. Nelle adiacenze delle aule di udienza i presenti parlano a bassa voce.
11 --- L’Ufficio del PM cura che i processi collegiali e monocratici più complessi siano
tendenzialmente seguiti continuativamente dallo stesso Sostituto Procuratore o dallo stesso V.P.O.,
3
anche ricorrendo all’individuazione di udienze monocratiche esclusivamente destinate alla
partecipazione di PM togati.
L’individuazione delle tipologie di processi complessi sarà effettuata con separato atto d’intesa tra il
Tribunale e la Procura della Repubblica, con il parere degli organismi rappresentativi
dell’Avvocatura.
Si concorda fin da ora una riunione, da tenere nel giugno del 2009, di quanti hanno contribuito alla
formulazione del presente protocollo per verificare lo stato della sua attuazione e la necessità di
eventuali modifiche.