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venerdì 17 novembre 2023
domenica 8 ottobre 2023
Realismo e paradosso, di Marco Siragusa - XIX Congresso di UCPI - Firenze 6/8 ottobre 2023 il testo dell’intervento congressuale del Presidente Marco Siragusa]
mercoledì 13 settembre 2023
mercoledì 2 agosto 2023
I dati ministeriali contestati
Gli ultimi numeri diffusi dal Ministero ci erano sembrati errati ed equivoci (ne avevamo parlato qui, sul nostro blog Foro e Giurisprudenza).
Adesso il tema aperto dalla Camera Penale di Trapani sul questo blog è venuto all'attenzione de Il Dubbio.
sabato 22 luglio 2023
Riforma della giustizia: un cantiere permanente
Il 21 luglio presso la sede della Lega Navale di Trapani si è tenuto il convegno dal titolo “Riforma della Giustizia: un cantiere permanente”, organizzato dal segretario provinciale di Fratelli d’Italia avv. Maurizio Miceli, alla presenza, tra gli altri, del Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia on. Andrea Delmastro, dell’avv. Marco Siragusa presidente della Camera Penale di Trapani e del giornalista Giacomo Di Girolamo.
Tra i vari temi trattati la “Riforma Cartabia”, normativa antimafia e utilizzo delle intercettazioni.
A seguire le interviste di La Tr3 al link
venerdì 30 giugno 2023
Dal sito dell'Unione delle Camere Penali Italiane
Organizzatore: CAMERA PENALE DI TRAPANI
L'incontro si svolgerà presso il polo universitario di Trapani - Aula Magna - dalle ore 15.00
In allegato la locandina con il programma AL LINK
domenica 25 giugno 2023
mercoledì 14 giugno 2023
giovedì 1 giugno 2023
"Burocrazia? No, grazie!"
Oggetto: Documento del direttivo della Camera Penale di Trapani, approvato nella seduta del 25 maggio 2023
BUROCRAZIA? NO, GRAZIE!
Da qualche tempo, in alcune cancellerie, è invalsa la prassi - che noi riteniamo non legittima - di richiedere il versamento dei diritti di copia per la "formazione" delle cosiddette copie di cortesia con riferimento agli atti di impugnazione depositati telematicamente a mezzo pec (in attesa che sia disponibile il portale, ndr).
Sembra una sorta di riflesso pavloviano: nel paese della burocrazia le novità tardano ad essere recepite; si è sempre fatto così (cioè con l'impugnazione si sono sempre depositate le copie dell'atto), perché non continuare?
Noi riteniamo di avere la risposta a questo amletico - e anche vessatorio - dubbio esistenziale: non si può fare più così da quando è entrata in vigore la Riforma Cartabia (anche se al momento gli atti sono inviati per pec, e non tramite portale).
Né ci pare che la diversa soluzione indicata all'epoca dell'emergenza Covid sia più sostenibile. Riteniamo che il deposito dell’impugnazione a mezzo pec non imponga al difensore alcun ulteriore onere. Della bontà di tale tesi ci convince anche la circostanza che il deposito “fuori sede” non è più consentito, di talché, a voler ritenere che l'impugnazione proposta telematicamente debba essere seguita dalla consegna alla cancelleria delle copie cartacee, si dovrebbe concludere che la parte interessata provveda a recarsi fisicamente presso la cancelleria ovunque essa si trovi, stante la contemporanea abrogazione della possibilità di ricorrere alla spedizione dell'impugnazione a mezzo raccomandata. In alternativa si dovranno spedire le copie firmate ad un collega del circondario o distretto interessato per provvedere al deposito.
Il Ministero tuttavia, con la circolare del 16.03.2023 resa dalla Direzione Generale degli Affari Interni, si è mostrato di diverso avviso (circolare al link).
Nel rimandare alla lettura del documento nella sua interezza, osserviamo che gli argomenti spesi dalla citata Direzione del Ministero ci appaiono eccentrici. In sostanza, ad avviso del Ministero, siccome le cancellerie sono ancora onerate di obblighi che presuppongono documenti cartacei, le parti sono obbligate a far conseguire al deposito dell'impugnazione, a mezzo pec, il deposito cartaceo ( <<va da sé che, quantomeno ai fini dei predetti incombenti, tuttora gravanti sulle cancellerie del giudice impugnato, il difensore impugnante debba comunque provvedere al deposito delle copie [analogiche] dell’atto d’impugnazione, anche quando trasmesso in via telematica>>). Onestamente ci sembra che il "va da sé" non sia così evidente, a fronte di un quadro normativo che non lo presuppone e che anzi, per come anche emerge da un obiter di legittimità (Cass. pen. Sez. V n. 8158/2023, sentenza al link), sembra condurre ad una soluzione radicalmente diversa.
Il Ministero non chiarisce poi quale sarebbe la tempistica concessa al difensore per provvedere all'onere che gli si vuole imporre: non è questione marginale. Ma in ogni caso, ciò che le cancellerie non possono fare, neppure a mente della circolare, è bloccare l'invio della impugnazione al Giudice competente.
S’aggiunga che l’allegazione cartacea delle copie di cortesia è inutile nella misura in cui il deposito telematico a mezzo pec deve essere, a sua volta, trasmesso telematicamente.
Del resto, di tale tesi troviamo conferma in un obiter contenuto nella sentenza della Corte di Cassazione, sezione V penale, n. 8158/2023: <<l'invio delle copie ulteriori ex art. 164 disp. att. cod. proc. pen., come richiesto dalla cancelleria, appare essere un mero, formale, riferimento alla norma, da reputarsi superato dall'inoltro telematico dell'atto>>(sentenza al link).
Più chiaro di così non potrebbe essere: si tratta di mera formalità, superata dalle novità del tempo presente!
Accade, tuttavia, che ad un Socio della Camera Penale di Trapani, iscritto al Foro di Palermo, sia stata inoltrata da una cancelleria una pec - non firmata, ndr - che riproduciamo di seguito, omissando i riferimenti al procedimento.
Ribadiamo che nessuna prassi consente, né potrebbe consentire, alla Cancelleria di condizionare alla trasmissione delle copie ex art. 164 disp. att. c.p.p. - con un inequivocabile sinallagma sancito dall’utilizzo dell’aggettivo “necessario“ - “la formazione del fascicolo e la trasmissione dello stesso alla S.C.C.“.
L’art. 164 disp. att. c.p.p., infatti, ricollega al mancato deposito delle copie cartacee esclusivamente l’effetto che “la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l’impugnazione“.
Come si vede, dunque, la questione prescinde dal dibattito sull’abrogazione dell’art. 164 disp. att. c.p.p. che, per alcuni, non sarebbe ancora avvenuta in assenza della piena attivazione del portale. Ai sostenitori di tale tesi ricordiamo però i criteri generali sull’interpretazione delle norme e, primo fra tutti, la voluntas legis: chi può dire che l’invio telematico a mezzo pec sia diverso da quello a mezzo portale? Se ne ha conferma nel precedente della S.C. di Cassazione prima citato.
Di poi, va stigmatizzato il collegamento tra l’omessa consegna delle copie cartacee o il pagamento dei diritti di copia e la mancata trasmissione degli atti.
A noi risulta che il Collega interessato abbia, dapprima, provveduto al pagamento e successivamente abbia reso edotti il Ministero e i Dirigenti degli uffici interessati - sia Magistrati che Cancellieri - rimettendo ad essi la (ri)valutazione della legittimità della prassi.
La Camera Penale di Trapani apprende, quindi, con stupore che un Avvocato, Socio di questa Camera Penale, sia stato deferito al Consiglio Distrettuale di Disciplina per aver perorato l’obbligatorietà della trasmissione dell’atto di impugnazione depositato a mezzo pec, a prescindere dal pagamento, che ci risulta comunque avvenuto, dei diritti di copia e/o del deposito delle copie c.d. di cortesia.
Il merito della vicenda disciplinare prescinde dalle valutazioni di CPTP e ciò per un elementare regola di rispetto della giurisdizione domestica.
Tuttavia, CPTP intende manifestare al Collega solidarietà e vicinanza per la vicenda che lo vede, suo malgrado, coinvolto, e nel contempo si dichiara pronta a sostenerne le ragioni con la forza del diritto e delle idee.
Infine, CPTP auspica che un sereno e franco confronto sul tema, consenta di ricondurre la questione a ciò che prima facie essa appare: una “resistenza” burocratica, superata dalle novità telematiche.
Il Direttivo della Camera Penale di Trapani