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mercoledì 10 agosto 2016

COME [NON] VOLEVASI DIMOSTRARE




L’approvazione del DDL di riforma del Codice penale e di procedura penale
da parte della commissione senatoriale concretizza le preoccupazioni  della
Camera Penale di Trapani, più volte manifestate, e costituisce l’ennesima mortificazione
del diritto  costituzionale di difesa nonché un sintomatico,
metodico, regresso del sistema delle garanzie poste dalla Costituzione e
dalle Convenzioni internazionali a tutela dei diritti inviolabili del cittadino.

Si intende, a cura del Legislatore, ripristinare un anacronistico sistema inquisitorio che, tuttavia, continua a vivere in un sistema processuale che è, solo apparentemente, accusatorio: ci gloriamo, infatti, di avere instaurato, con la riforma del 1989  (entrata in vigore dell’attuale Codice di procedura penale), un sistema accusatorio di tipo anglosassone, ma in realtà sopravvivono nello stesso codice  norme che consentono al giudice di sostituirsi alle parti  nella  ricerca della prova.


Cronaca di una riforma annunciata: dai punti del DDL, le nostre riflessioni

• Sospensione della prescrizione anche per gli interrogatori resi avanti la Polizia Giudiziaria su delega del Pubblico Ministero;
sospensione sino a un anno e sei mesi dal termine previsto dal 544 per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado e sino al deposito del dispositivo di quella del grado successivo;
aumento della metà dei termini di prescrizione per i reati di corruzione, concussione e truffa ex art. 640 bis [ quasi che il corruttore e il corrotto e addirittura la società civile non abbiano interesse alla celere definizione ].

Difficile ci sia chi non veda come tali meccanismi di “congelamento”
comportino l’aumento della durata dei processi e ritardino l’accertamento
delle responsabilità ovvero della non colpevolezza del cittadino inquisito.

 Differimento del colloquio con il difensore per tutti reati di competenza della Procura distrettuale: [ il cittadino privato della libertà non potrà conferire con il suo difensore ];
segretazione per sei mesi delle informazioni ex 335 nei confronti della persona offesa [ …e per quale recondita ragione? ];
un termine di 60 giorni per indagini suppletive al PM nel caso di abbreviato chiesto in seguito al deposito di indagini difensive e la possibilità, in esito al supplemento del PM, di revocare la richiesta di abbreviato [ si consente al PM, che dovrebbe, per obbligo di legge, verificare l’esistenza di prove a favore dell’imputato, di vanificare l’attività investigativa difensiva, dilatando, tra l’altro, un rito che per definizione è abbreviato ];
• sanatoria delle nullità e delle inutilizzabilità, salvo quelle probatorie, e la preclusione ad eccepire l’incompetenza territoriale del giudice (comma 6 bis del 438 C.P.P.) [ sottraendo, in tal modo, il cittadino  al suo giudice naturale ];
 l’esaltazione dell’esposizione in forma concisa delle motivazioni della sentenza [ che impedirebbe di comprendere il ragionamento logico giuridico seguito dal giudice per supportare la sua decisione ];
• la richiesta di maggiore specificità delle impugnazioni [ col fine di dichiararle, più facilmente, inammissibili? ] .

 Si consente, in buona sostanza, al giudice, di motivare succintamente,
mentre il cittadino è costretto all'osservanza di formalismi che
rischiano di vanificare la verifica di correttezza della sentenza.

• Inappellabilità delle sentenze di condanna anche per ammende alternative [ è come se la condanna per una contravvenzione fosse una quisquilia priva di significato, invece c’è chi ancora tiene all’illibatezza del proprio certificato penale ];
• rinnovazione in appello se il PM appellante pone questione di valutazione delle prove [ di contro, la riapertura del dibattimento in sede di appello è soggetta a pesanti limitazioni  per il cittadino  che impugna ];
l’aumento delle condanne a pene pecuniarie a seguito delle inammissibilità del ricorso per Cassazione;
• la delega al Governo in materia di intercettazioni con previsione di:
                  - selezione da parte del PM a garanzia della riservatezza [ del  PM? ];
                  - semplificazione per i delitti dei pubblici ufficiali;
                  - recepimento della giurisprudenza delle Sezioni Unite, con il giudice che diviene
                    legislatore [ con eliminazione, di fatto, del concetto di privata dimora
                    per i reati previsti dall’art. 51 C.P.P., dilatando illimitatamente i luoghi ove si può
                    intercettare ].

La Camera Penale di Trapani - fuori dal coro - ha, puntualmente, stigmatizzato
l’incombente  pericolo di un ulteriore limitazione del diritto di Difesa,
dolendosi  dell’insensibilità  a siffatte problematiche da parte di chi all’interno
dell’Avvocatura crede di scorgere, in queste norme, profili  di positività.
Ancor più adesso, e a maggior ragione, il nostro impegno di operare
affinché ogni cittadino abbia diritto ad un Giusto Processo
costituzionalmente garantito, resta fermo e irrevocabile.


Il Direttivo